Autodichiarazione aiuti di Stato covid-19. Riflessi per i datori di lavoro

Autodichiarazione aiuti di Stato covid-19. Riflessi per i datori di lavoro

Dopo la proroga stabilita dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 233822/2022 del 22 giugno 2022, il 30 novembre prossimo scade il termine per l’invio dell’autodichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022.

lunedì 14 novembre 2022

Scopo della dichiarazione

L’autodichiarazione deve essere presentata, entro il 30 novembre 2022, dai soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021. Le sue funzioni consistono nel

  1. verificare e dichiarare, per gli aiuti di Stato indicati nel quadro A della suddetta autodichiarazione (sez. I e II), il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. “Temporary Framework”),
  2. verificare l'ammontare dei diversi aiuti fruiti facendo distinzione tra quelli afferenti alle distinte sezioni 3.1 e 3.12 sopra citate,
  3. verificare e dichiarare il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti,
  4. verificare e dichiarare eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti, fino a capienza dei relativi massimali.

 

Caratteristiche delle sezioni 3.1 e 3.12

Ricordiamo che per quanto riguarda la sezione 3.1. (la più utilizzata dalle imprese) il limite vigente, per i suddetti aiuti, era:

  • dal 1° marzo 2020  al 27 gennaio 2021 pari a 800.000 euro (nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 225.000 euro e nel settore della pesca e acquacoltura 270.000 euro)
  • dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, pari a 1.800.000 euro (nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 290.000 euro e nel settore della pesca e acquacoltura 345.000 euro)

 

Per quanto riguarda la sezione 3.12, l'aiuto era concesso entro il 31 dicembre 2021 e copriva i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (periodo ammissibile). L'aiuto era concesso alle imprese che avevano subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Per quanto attiene alla suddetta sezione 3.12, il limite vigente, per i suddetti aiuti, era:

  • dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 pari a 3.000.000 euro
  • dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, pari a 10.000.000 euro.

 

 

 

Individuazione e quantificazione delle agevolazioni contributive

Ai fini della dichiarazione degli aiuti di Stato rientranti nel Temporary Framework deve tenersi conto non solo delle agevolazioni di natura fiscale ed erariale ma anche delle agevolazioni di natura non fiscale e non erariale, tra le quali quelle contributive percepite dai datori di lavoro dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022.

Infatti, oltre agli aiuti di natura fiscale ed erariale per cui è prevista l’elencazione puntuale nella sez. I del quadro A, bisogna compilare la sez. II del medesimo quadro A, denominata “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”, se si sono percepiti altri aiuti appartenenti alle sezioni 3.1 e 3.12, ma non espressamente elencati nella sez. I.

 

Tra questi ultimi rientrano le seguenti agevolazioni contributive fruite dalle imprese:

 

  • l'esonero contributivo triennale per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36 (articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020);
  • la decontribuzione Sud (articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 e articolo 1, commi 161-168, della legge 178/2020);
  • l'esonero rafforzato per l'assunzione delle donne svantaggiate (articolo 1, commi 16-19, della legge 178/2020);
  • il contributo, pari al 50% dei trattamenti di Cigs autorizzati per i lavoratori beneficiari assunti a tempo indeterminato (articolo 1, commi 243-247, della legge 234/2021);
  • gli esoneri contributivi alternativi all’utilizzo degli ammortizzatori sociali covid-19 previsti da:
  • articolo 12, comma 14, del Dl 137/2020,
  • articolo 1, commi 306-308, della legge 178/2020,
  • articolo 3 del Dl 104/2020;
  • la decontribuzione in favore del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (articolo 43 del Dl 73/2021);
  • l’esonero  dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di alcune filiere agricole, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020,articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • l’esonero dei contributi previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021  dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro di alcune filiere agricole di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  • l’esonero contributivo per i datori di lavoro di alcune filiere agricole relativo alla mensilità di febbraio 2021 di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

Considerazioni operative

Rispetto alla compilazione dell’autodichiarazione, il ruolo dell’ufficio paghe è quello del fornitore (all’impresa o a un suo professionista) delle informazioni e dei dati necessari alla corretta compilazione della stessa e alla verifica del non superamento dei limiti previsti dalla norma straordinaria europea.

Al professionista che compila la dichiarazione sarà quindi necessario conoscere:

  1. quali agevolazioni contributive ha ricevuto l’impresa;
  2. quale norma ha istituito l’agevolazione;
  3. l’ammontare dell’agevolazione ricevuta;
  4. rispetto a quale sezione sono state richieste (ricordiamo che per gli esoneri contributivi l’istanza all’INPS richiedeva di specificare se e in che misura l’ammontare fosse stato frazionato nelle due sezioni);
  5. la data di ricevimento dell’agevolazione.

 

In riferimento al punto 5, si ritiene che la data di ricevimento dell’agevolazione contributiva possa essere individuata nel giorno in cui l’INPS ha inviato all’azienda richiedente la pec con l’autorizzazione alla compensazione del credito  nel flusso Uniemens.

 

La dichiarazione semplificata

È appena il caso di ricordare che, accogliendo le richieste provenienti dalle associazioni imprenditoriali e dai professionisti, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, ha apportato alcune significative modifiche alla modulistica semplificandola.

Infatti se l’ammontare complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo, e se il soggetto dichiara che per nessuno degli aiuti elencati nel quadro A intende fruire dei più (elevati) limiti di cui alla sez. 3.12 del Temporary Framework, compilando la nuova casella ES è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.

 

Tuttavia questa semplificazione non esonera l’impresa dalla corretta individuazione e quantificazione dell’ ammontare di aiuti ricevuti, tenuto conto che eventuali splafonamenti rispetto ai limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 vanno rilevati e sanati con la restituzione dell’indebito percepito e dei relativi interessi.