L’INPS ha pubblicato messaggio n° 4042 del 09 novembre 2022 tornando a dare indicazione sulla corretta applicazione dell’esonero (nella misura del 50%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità (articolo 1 comma 137 della Legge 234/202).
L’Istituto aveva fornito le istruzioni operative con la circolare 102/2022 (di cui si era ampiamente trattato nel n. 23/22 di questa Newsletter alla quale si rimanda per un quadro del provvedimento).
Evidenziamo che la circolare n. 102 ha precisato che l’esonero spetta anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio. Sulle casistiche derivanti da questa interpretazione “estensiva” l’Istituto ha cercato di fornire i chiarimenti che seguono.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
L’agevolazione si applica dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra l’1-1-2022 e il 31-12-2022.
In caso di posticipino del rientro effettivo al lavoro per cause quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti, purché collocate in continuità col congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31-12- 2022.
Se, invece, la lavoratrice è effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e, successivamente al rientro, si è avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
Riportiamo gli esempi contenuti nella circolare.
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022 - Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022 - Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022 - Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022.
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022 - Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022 - Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022 - Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.
Il periodo di congedo parentale può essere fruito, ma non comporta uno slittamento del termine.
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022 - Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022 - Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022 - Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022 - Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022.
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022 - Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022 - Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022 - Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022 - Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.
Altre casistiche
Riportiamo di seguito le indicazioni rispetto a due casistiche non contemplate nel messaggio ma che potrebbero verificarsi con una certa frequenza.
- In caso di rientro parziale della lavoratrice (congedo parentale ad ore), essendoci prestazione lavorativa si considera rientro al lavoro, con la conseguenza che da quel momento decorre l'esonero contributivo.
- Rispetto al caso di una lavoratrice che ha iniziato il congedo di maternità nel 2021 ma lo ha concluso nel 2022, si ritiene applicabile l’esonero. Analogamente l’esonero spetta anche nel caso in cui la lavoratrice, dopo aver terminato la maternità obbligatoria nel 2021, abbia poi “attaccato” il congedo parentale concluso con il rientro nel corso del 2022.
Imponibile oggetto di sgravio
Il messaggio afferma che:
- l’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo;
- i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione;
- la determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà quindi essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.
Il messaggio utilizza gli esempi riportati sopra per spiegare concretamente come determinare l’imponibile nel mese di rientro. Per non appesantire l’esposizione riportiamo solo il primo esempio rinviando l’analisi degli altri al testo del messaggio (consultabile qui).
In presenza di un imponibile complessivo nel mese di settembre 2022 di 2.200 euro, di cui 200 euro di integrazione da parte del datore di lavoro (relativa al congedo parentale n.d.r.), l’importo giornaliero del tetto è pari a 100,00 euro (= 2.000/20 giorni contribuiti, escludendo le giornate contribuite e il relativo imponibile integrato dal datore di lavoro – periodo 8-30/9). Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni contribuiti del mese di settembre, successivi al rientro (14 giorni contribuiti), che, nell’esempio in commento decorrono dal 15 settembre, giorno di effettivo rientro nel posto di lavoro, al fine di ottenere la misura dell’imponibile oggetto di sgravio.
In caso di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il messaggio conferma la cumulabilità dell’esonero con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Si tratta di una precisazione abbastanza ovvia considerato che l’esonero riguarda il lavoratore.
Sulla cumulabilità dell’esonero al 50% con quello dello 0,8% (Legge di bilancio 2022) e 2% (Dl 115/2022), l’Istituto prevede che i due esoneri operino distintamente sull’intera aliquota e non in successione, con notevole beneficio per le lavoratrici.
Anche in questo caso l’esempio è utile per capire meglio.
Laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS essere ridotta – per le sole mensilità di vigenza del predetto esonero - di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali (da luglio a dicembre 2022 l’esonero IVS è innalzato a 2 punti percentuali); di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19 per cento potrà essere applicata, a decorrere dalla data del rientro effettivo in servizio, anche la riduzione in trattazione pari al 50%.
Ricordiamo che la legge di bilancio prevede esplicitamente l’esonero soltanto i contributi previdenziali. Sono quindi esclusi quelli per Fis mentre permane qualche dubbio su quelli per Cigs.
Portabilità dell’esonero
Rispetto alla portabilità dell’esonero evidenziamo queste due ipotesi proposte dal messaggio.
- Esonero contributivo iniziato presso un precedente datore di lavoro con cui il rapporto si è concluso per (dimissioni, scadenza di un contratto a termine). In caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità.
- Lavoratrice non rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità: l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.
Recupero degli arretrati dell’agevolazione
L'INPS ha precisato che il recupero dei mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della circolare 102/2022.