Fondo nuove competenze. Rifinanziamento e modifiche

Fondo nuove competenze. Rifinanziamento e modifiche

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il Decreto Interministeriale del 22 settembre 2022 con cui è stabilito il rifinanziamento per un 1 miliardo di euro del Fondo Nuove Competenze (FNC). Le istruzioni sono contenute nell’Avviso pubblico di Anpal del 10 novembre.

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lunedì 14 novembre 2022

Con il  provvedimento si riapre la possibilità per i datori di lavoro interessati di ottenere il finanziamento parziale

  • del costo delle ore di formazione
  • derivanti da accordi sindacali di secondo livello sottoscritti entro il 31 dicembre 2022
  • finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro,
  • con specifica destinazione di parte dell’orario di lavoro a percorsi formativi di sviluppo delle competenze
  • in particolare finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese.

 

Le modalità e le termini temporali per aderire all’avviso sono contenuti nell’Avviso pubblico che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha approvato e pubblicato il 10 novembre scorso.

Dal 13 dicembre sarà possibile aderire al nuovo avviso pubblico e le domande contenenti i progetti formativi dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.

 

Il nuovo decreto contiene novità significative rispetto al precedente decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 con cui è stata data prima attuazione al Fondo e che rimane valido per quanto compatibile e non diversamente disciplinato dal provvedimento in esame.

 

Un primo ambito di novità riguarda gli oneri finanziabili (art. 2) così riassumibili:

  • un ammontare pari solo al 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri contributivi a carico del lavoratore, calcolando la retribuzione oraria a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore, considerate quale tempo lavorativo annuo standard;
  • per intero gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione, inclusa la quota a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo (gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui sopra).

La retribuzione è finanziabile al 100% dal Fondo solo in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale, che riguardi per almeno un triennio tutti i lavoratori dell’azienda.

 

In secondo luogo, come specificato all’art. 3 del decreto, viene puntualmente circoscritto l’ambito cui è legata la necessità di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, da individuarsi in funzione di uno dei seguenti processi e da indicare in sede di accordo di II livello:

  1. innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
  2. innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
  3. innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
  4. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
  5. innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
  6. promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.

 

Sul fronte dei progetti formativi (art. 4), che diversamente dal passato non potranno più essere concretamente realizzati direttamente dal datore di lavoro che presenta la domanda, gli stessi devono avere una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore (in luogo delle 250 precedente previste).

I percorsi formativi sono realizzabili anche nel 2023, ma con un termine massimo di conclusione delle attività che sarà individuato da ANPAL anche in considerazione del coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, fermo restando il termine massimo (dicembre 2023) di ammissibilità della spesa per la rendicontazione della stessa a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

 

Nel progettare tale formazione bisognerà prestare estrema attenzione a determinare un accrescimento delle competenze dei lavoratori come individuate puntualmente nell’ambito di specifiche e ormai consolidate classificazioni interazionali.