L’art. 7 del provvedimento denominato “Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2” interviene sugli articoli 4, 4-bis e 4-ter del Decreto Legge 1° aprile 2022 n. 44 (convertito con modifiche nella legge 28 maggio 2021, n. 76) prevedendo la cessazione dell’obbligo di vaccinazione con la data del 1° novembre 2022 (anziché 31 dicembre 2022) per
- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (vedi elenco allegato). La vaccinazione, quindi, non costituisce più requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
- tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
- il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
- gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente nonché' per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi e per l'erogazione di cure domiciliari.
Conseguentemente i lavoratori in questione potranno/dovranno presentarsi in servizio (o mettersi a disposizione del datore di lavoro o del responsabile della struttura) a partire dal 2 novembre.
Si evidenzia inoltre che, con l’Ordinanza 31 ottobre 2022 (GU n. 255 del 31-10-202), il Ministero della Salute ha prorogato al 31 dicembre 2022, l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali sopra citate.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Considerazioni
L’applicazione della norma deve essere sembrata molto semplice dal punto di vista di chi l’ha realizzata. Per i datori di lavoro, i responsabili delle strutture e i loro consulenti invece la questione è apparsa fin da subito delicata per non dire critica.
Proviamo a riepilogare gli elementi da tenere in considerazione in questo momento, le problematiche connesse, i dubbi e qualche possibile soluzione.
- In primo luogo l’art. 7 del D.L. 162 pone in capo al lavoratore un diritto/dovere di rientro che si applica simmetricamente anche al datore di lavoro che deve tempestivamente ammettere al lavoro il lavoratore e conseguentemente retribuirlo. Il lavoratore ha l’obbligo di mettersi a disposizione perché in caso contrario potrebbe essere considerato assente ingiustificato.
- Dall’altra parte, a fronte di vincoli di natura amministrativa e/o organizzativa che analizzeremo tra poco, il datore di lavoro o il responsabile di struttura potrebbe trovarsi nella condizione di non poter far rientrare immediatamente il lavoratore. Altresì il lavoratore potrebbe non essere nella condizione di rientrare subito al lavoro (ad es. è in viaggio oppure temporaneamente non si trova nel proprio domicilio). Abbiamo conoscenza di lavoratori che il 2 novembre hanno comunicato per iscritto o verbalmente la loro disponibilità, altri che non lo hanno fatto ipotizzando, probabilmente, una chiamata da parte del datore di lavoro.
Riportiamo a titolo di esempio quanto ha scritto un’ASL sul proprio sito istituzionale all’indomani della pubblicazione del D.L. 162/22.
Oggetto: Decreto legge n. 162 del 31.10. 2022. Anticipo della cessazione dell’obbligo vaccinale - Rientro in servizio del personale dipendente di Azienda Sanitaria XXX sospeso.
Si comunica che l'articolo 7 del Decreto Legge n. 162 pubblicato il 31 ottobre 2022 anticipa al 31 ottobre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per i sanitari e gli operatori di interesse socio sanitario nonché per tutti gli altri operatori che prestano servizio nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie.
Tutti i provvedimenti assunti dalle Aziende Sanitarie quali autorità sanitaria, dagli Ordini Professionali, dai datori di lavoro, hanno perduto il loro effetto. Questo vale anche per i professionisti iscritti agli albi.
Premesso quanto sopra, il personale dipendente di Azienda Sanitaria XXX sospeso in ragione dell'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale è autorizzato a ripresentarsi al lavoro e a prestare la propria attività lavorativa. A tal fine, detto personale è invitato a raccordarsi con i rispettivi Responsabili/Coordinatori per le conseguenti determinazioni organizzative.
L'Ufficio del Personale dell'Azienda agevolerà il rientro del citato personale per quanto riguarda tutti gli aspetti amministrativi ed economici, con successive comunicazioni rivolte ai dipendenti interessati.
Un tanto si comunica nelle more di ulteriori indicazioni statali, regionali ed aziendali.
- Potrebbero esserci, come detto, anche dei vincoli di natura amministrativa al rientro del lavoratore. È stato evidenziato che alcune Regioni hanno una legislazione che non consentirebbe il rientro immediato dei lavoratori in questione (non entriamo nel merito se tali norme siano in conflitto con la legislazione nazionale). Altresì vi sono territori in cui i servizi di assistenza sono erogati dalle cooperative non attraverso appalti ma affidamento attraverso accreditamento. Potrebbero, in questi casi, esserci dei protocolli che, al fine della tutela degli utenti, impongono regole più strette sul contrasto al Covid19 magari richiedendo al lavoratore una particolare profilassi oppure una sua collocazione lavorativa non a contatto con l’utenza.
- È stato ipotizzato che una struttura possa dotarsi di una apposita disciplina riportata nel proprio DVR che richieda una visita medica di idoneità al lavoratore che rientra oppure l’obbligo di un tampone.
Si tratta di questioni delicate. Si deve tenere conto che le visite di idoneità sono legate a determinate causali (preassuntiva, al rientro da periodi di malattia/infortunio superiori a 60 gg, periodicità stabilita ai fini della sorveglianza sanitaria) tra le quali quella del rientro dalla sospensione, nel silenzio del ministero competente, non sembra contemplabile. L’obbligo di sottoposizione al tampone è, a nostro giudizio possibile, se rientra in una regola applicata a tutti i lavoratori e utenti e che la cooperativa ha definito di concerto con RSPP e medico competente (con costo a carico del datore di lavoro).
- Qualche cooperativa ha chiesto ai nostri csa se possa essere estesa a questi lavoratori la norma che impone l’esibizione del green pass per i visitatori delle strutture sanitarie, residenziali, ospedali ecc., ancora previsto ai sensi del D.L. 52/2021. La risposta è negativa perché la lettera della norma non lascia spazio a interpretazioni estensive.
- Va tenuto conto che i lavoratori per i quali è previsto il rientro possono essere raggruppati in due categorie. Coloro per i quali è prevista l’iscrizione ad un albo: di fatto le sospensioni ordinate dagli ordini hanno cessato di avere efficacia con il 1° novembre. Qualche ordine territoriale ha scritto che i lavoratori sono a disposizione del datore di lavoro, altri probabilmente sono in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Salute. Per le professioni che non hanno albo, la revoca della sospensione deve essere è effettuata da coloro che l’avevano disposta, cioè i datori di lavoro e i responsabili delle strutture. Non vi è dubbio che tale revoca doveva essere effettuata a partire dal 1° novembre, ma anche qui una norma un po' più puntuale o un chiarimento immediato del Ministero della Salute avrebbe aiutato.
- Si pone un problema anche per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione. Dal punto di vista normativo se il contratto è stato stipulato con la specifica indicazione del lavoratore sostituito è possibile la cessazione del rapporto al rientro del sostituito. Invece nel caso in cui la sostituzione fosse stata disposta fino al 31.12.22 non è possibile interrompere il rapporto prima di tale data motivando con il rientro del sostituito.
In definitiva, mancando ogni indirizzo ufficiale, non rimane che applicare ai singoli casi la logica del buon senso e della buona fede. È consigliabile che le cooperative prendano contatto, se non è già stato fatto, con tutti i lavoratori interessati (a prescindere dal fatto che si siano attivati o meno) e concordino una modalità di rientro che consenta di conciliare il più possibile le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa a quelle di un rientro sereno del lavoratore.