Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, è intervenuto confermando la possibilità di sospendere gli obblighi di assunzione delle persone con disabilità e delle categorie protette (ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999) per i datori di lavoro che fruiscono delle integrazioni salariali con causale COVID-19, mediante ricorso alla CIG, CIGD, al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterale.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che le norme di riferimento sono gli articoli 19-22 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), come modificati dagli articoli 68 e successivi del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), dall’articolo 1 del DL n. 52/2020 e dall’articolo 1 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento territorialmente competenti è ripristinato al venir meno della situazione di crisi aziendale.
È tuttavia opportuno, a giudizio di chi scrive, porre in essere una attenta valutazione di quale sia l’entità del ricorso alle sospensioni con ammortizzatori covid-19 e se queste riguardino solo alcune unità produttive o aree aziendali.