Fringe benefit esenti fino a 600 euro per l’anno 2022. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fringe benefit esenti fino a 600 euro per l’anno 2022. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4.11.22, ha fornito alcuni attesi chiarimenti in merito all’erogazione ai lavoratori, come fringe benefit e/o rimborsi delle spese per utenze domestiche, dei 600 euro previsti dall’articolo 12 del D.L. 115/22 (cd. decreto “Aiuti-bis”).

lunedì 7 novembre 2022

Come più volte ricordato nei precedenti numeri di questa Newsletter (numeri 10, 22, 23 e 25), a fronte della necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, con l’art. 12 del decreto-legge 115/22 (decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 142/22, il legislatore ha disposto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che

 

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché
  • le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale,

 

non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto in via ordinaria previsto (euro 258,23) dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

 

Esaminiamo in questo articolo le indicazioni più importanti contenute nella recentissima circolare n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate.

 

Beneficiari

I lavoratori beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. Conseguentemente la platea riguarda lavoratori dipendenti (anche somministrati), parasubordinati (cococo), amministratori di società di capitali, tirocinanti, ecc.

La circolare ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

 

Discrezionalità nella concessione da parte del datore di lavoro

La circolare chiarisce che i fringe benefit (e quindi anche i rimborsi delle spese per utenze domestiche) in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam o comunque  in modo differenziato.

 

Inclusione dei rimborsi per utenze domestiche tra i fringe benefit

Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Conseguentemente il datore di lavoro potrà erogare beni o servizi e/o rimborsi spese prestando attenzione soltanto al non superamento del limite complessivo di 600 euro.

 

Utenze domestiche rimborsabili

Sono considerate come «domestiche» le utenze del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dalle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, (indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico o di convivenza), a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Rientrano anche

  • le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e
  • le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), quando nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

 

Documentazione da acquisire in caso di rimborso delle spese

E’ necessario che il datore di lavoro, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Contrariamente a quanto è stato sostenuto da alcuni importanti autori, secondo l’Agenzia delle Entrate, la deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza modifiche al funzionamento del regime di tassazione in caso di  superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

 

Limite temporale all’applicazione del beneficio

L’A.d.E. ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 (che prevede la soglia di esenzione più alta) le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (in base al c.d. principio di cassa allargato). Il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

Rapporti con il bonus carburante

La circolare ricorda che i benefici per i lavoratori nel periodo d’imposta 2022 possono raggiungere

  • un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed
  • un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Va anche tenuto conto che, analogamente a quanto previsto per fringe benefit di valore superiore a 600 euro,  se il valore del bonus carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

 

Con l’occasione riformuliamo gli esempi (esposti nel n. 25/22 di questa Newsletter) che l’Agenzia delle Entrate aveva proposto nella sua circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, prima che il limite sui benefit fosse alzato a 600 euro dal successivo Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Aiuti-bis)

  • Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 700, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
  • Nel caso in cui il lavoratore percepisce buoni benzina per un valore pari ad euro 250 e altri benefit per euro 550, l’intera somma di euro 800 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

 

Trasformazione dei premi di risultato in benefit o bonus carburante

La regola di carattere generale in caso di superamento dei limiti di 200 e 600 euro si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.

Ne consegue, tra l’altro, che in luogo del prelievo sostitutivo (detassazione al 10%) previsto per i premi di risultato, in questi casi, invece, troverà applicazione la tassazione ordinaria.

 

Premi in denaro o flexible benefit: valutazione sulla convenienza economica

Infine, a chiusura dell’articolo, riportiamo una tabella redazionale con un confronto basato sulla convenienza economica tra un premio in natura di 800 euro lordi e un pacchetto di benefit dello stesso valore.

 

 

Premi in denaro e

fringe benefit

a confronto

Premio in denaro

Pacchetto benefit e bonus carburante

L’azienda corrisponde un premio in denaro di 800 euro lordi, che il dipendente utilizza per fare la spesa, acquistare libri, vestiti, e per fare carburante

L’azienda non versa alcuna somma ma (anche attraverso una piattaforma on line)offre la dipendente la fruizione dei seguenti beni e servizi (il valore tra parentesi)

Premio lordo in busta paga (800 €)

Bonus carburante (200 €)

Buoni spesa (400 €)

Libri e testi scolastici, generi di vestiario, per la casa, tempo libero (200 €)

Trattenute effettuate dal datore di lavoro (Inps e Irpef)

Trattenuta Inps  (75,92 €)

0,00 €

Trattenuta Irpef (275,15 €)

Valore Netto al lavoratore

449,00 €

800,00 €

Costo azienda (contributi al 30%)

1.040,00 €

800,00 €