Lavoratore che utilizzi attrezzature aziendali per scopi personali: licenziamento legittimo
Corte di Cassazione Sentenza n. 31150 del 21 ottobre 2022
La Corte di Cassazione ha disposto la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che, durante l’orario di lavoro, esegua attività personali allontanandosi dalla postazione di lavoro senza permesso e utilizzando attrezzature senza alcun addestramento circa l’uso corretto delle stesse. Inoltre, ai fini dell’efficacia del licenziamento inflitto per ragioni disciplinari, la Corte specifica che non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza di violazioni di norme di legge e doveri fondamentali del lavoratore, distinguibili come tali senza occorrenza di apposita previsione.
Deficit formativo: condanna del datore in caso d'infortunio
Corte di Cassazione. Sentenza 5 settembre 2022, n. 32434
La Cassazione è recentemente intervenuta in una vicenda relativa al decesso di un operaio agricolo, avvenuto nel 2018, causato dal ribaltamento della macchina agricola che stava conducendo su un tratto di strada caratterizzata da una fortissima pendenza, per altro senza indossare nemmeno la cintura di sicurezza e con la testata non raccolta.
Il datore di lavoro ricorrente si era difeso sostenendo principalmente che la causa dell'infortunio era la condotta esorbitante dell'operaio deceduto, il quale aveva effettuato tale manovra pericolosa non per l'assolvimento di un compito lavorativo determinato, ma autonomamente, al fine di abbreviare il tempo di rientro in azienda.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato con la conseguente conferma della pena inflitta in sede di appello. Secondo i Giudici di ultima istanza è stato accertato che il tragico incidente è stato determinato dall'accentuata pendenza del terreno bagnato e dalla condotta del lavoratore, il quale aveva eseguito una manovra pericolosa e vietata dallo stesso manuale d'uso del mezzo.
E proprio tale condotta dimostra il deficit formativo della vittima in riferimento alle caratteristiche e potenzialità del macchinario da lui condotto; questi, infatti, non aveva mai seguito corsi sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività dell'impresa (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).
Sicurezza sul lavoro, società responsabile anche se il vantaggio è esiguo
Corte di Cassazione Sentenza n. 33976 del 15 settembre 2022
Secondo la Corte di Cassazione la società è responsabile del reato di cui all’articolo 25-septies, comma 3, D.Lgs n. 231/2001, anche se ha adottato un modello organizzativo, che tuttavia prevede sistemi di controllo inidonei alla prevenzione dell’infortunio, anche quando il vantaggio che trae dalla propria condotta è esiguo e consiste in un risparmio di spesa di 1.860 euro.
Il caso esaminato riguarda l’infortunio di un dipendente stagionale dell’ente, che svolge attività di raccolta e lavorazione dell’uva e commercializzazione dei relativi prodotti. Il lavoratore, a causa del pavimento bagnato, era scivolato inserendo la mano dentro la vasca di raccolta dell’uva, priva della necessaria griglia di protezione, riportando così gravi lesioni all’arto.
Cronotachigrafo alterato, il datore risponde anche sul fronte della sicurezza
Corte di Cassazione. Sentenza n. 40187 del 25 ottobre 2022
L'alterazione di un apparecchio cronotachigrafo è da ritenersi come “rimozione” di apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni. In tal caso il datore di lavoro risponde del reato previsto e punito dall'articolo 437 del codice penale, il quale sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggia.
Sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro per avere utilizzato specifici accorgimenti volti a impedire il corretto funzionamento del disco cronotachigrafo di bordo del mezzo di trasporto, impedendo la registrazione della velocità dei veicoli, dei tempi di guida e di sosta.
L'iniziativa del datore di lavoro consentiva così ai dipendenti la guida, nella fattispecie, di autoarticolati per un numero di ore superiore a quello previsto dalla legge, determinando, di conseguenza, una incidenza della condotta sui periodi di riposo dei conducenti dei veicoli e un maggior rischio di causare incidenti a danno della propria incolumità e della sicurezza pubblica.