Nonostante la situazione di generalizzata difficoltà i datori di lavoro che vogliano garantire forme di sostegno economico ai propri lavoratori possono utilizzare gli strumenti introdotti, solo per il 2022, a seguito dell’emergenza derivante dalla crisi ucraina e che consistono ne:
- l’aumento a 600 euro del limite esenzione per l’erogazione di beni, servizi e rimborso delle utenze domestiche (D.L. 115/22 – Decreto Aiuti-bis)
- il bonus carburante pari a 200 euro (D.L. 21/22 – Decreto crisi ucraina).
Dopo averne dato notizia nei n. 10,22 e 23/22 vediamo nel dettaglio quali caratteristiche hanno questi benefit e con quali modalità possono essere erogati ai lavoratori.
- I FRINGE BENEFIT SOTTOFORMA DI BUONI ACQUISTO E SPESA (E BOLLETTE)
Riferimento normativo: Art. 51 co. 3 TUIR. “…. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Applicazione ai lavoratori: volontaria. Può essere corrisposto ad personam o in modo differenziato
Beneficiari ammessi: Lavoratore (anche co.co.co., tirocinanti, amministratori, somministrazione)
Modalità di fruizione: Acquisto diretto da parte del datore di lavoro anche attraverso voucher e piattaforme on line. Per beneficiare dell’esenzione a 600 euro è indispensabile che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore i benefit entro il 12.01.2023 (principio di cassa allargato). Il rispetto di questo termine dovrà essere dimostrabile contabilmente e finanziariamente (es: consegna dei buoni spesa o della card prepagata). Il lavoratore potrà spenderli anche nel corso del 2023.
Soglia di esenzione su base annua: ordinario € 258,23. Anno 2022: € 600 (Dl 115/2002) compreso rimborso utenze domestiche servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. del benefit non è imponibile né ai fini fiscali né a quelli previdenziali. Se il valore del bene/servizio è superiore al limite, lo stesso “concorre interamente a formare il reddito".
Cumulabilità con bonus carburante 2022: ammessa.
Deducibilità dal reddito d'impresa: Sì, integrale
Esempi di erogazioni sottoforma di beni e servizi
- acquisto di beni e servizi da concedere gratuitamente ai lavoratori
- buoni sconto su beni o servizi prodotti o commercializzati dall’impresa datrice di lavoro
- buoni carburante (ticket cartacei, schede prepagate acquistati da compagnie di distribuzione)
- buoni acquisto in store digitali (ad es. Amazon, musica, elettronica, ecc.) oppure piattaforme on-line
- buoni acquisto in negozi fisici
- (solo per il 2022) le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Attenzione: Il rimborso spese per utenze domestiche è attualmente previsto solo per quando queste sono intestate ai lavoratori e non per le utenze intestate a familiari. È auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nota bene
- L’erogazione di fringe benefit non deve per forza essere esteso a generalità o categorie di lavoratori e non sono necessari preventivi accordi contrattuali. È comunque opportuno approntare una delibera di cda che definisca in maniera esaustiva i termini dell’erogazione e una comunicazione efficace e completa ai lavoratori beneficiari.
- Il limite di € 258,23 (per il 2022 quello di 600 euro) deve essere considerato valutando complessivamente tutti i beni ed i servizi forniti al dipendente (anche da un altro datore di lavoro) nel periodo d’imposta.
- E’ necessario inserire il valore dei beni o servizi ceduti (o dei rimborsi effettuati) nella Certificazione Unica (sono previste delle caselle specifiche). Opportuno inserirli anche in busta paga per effettuare eventuali conguagli con altri fringe benefit percepiti o con quelli percepiti nel corso dell’anno da altri datori di lavoro.
- IL BONUS CARBURANTE 2022
Norme di riferimento: Dl 21/2022 - circolare AE 27/E 14-7-2022
Buoni finalizzati (esclusivamente) all’acquisto di carburanti (anche ricariche elettriche), aggiuntivi alla soglia del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR (ora 600 euro). Solo per 2022 (erogazione entro 12-1-2023). Importo massimo esenzione fiscale-previdenziale pari a 200 euro.
Applicazione ai lavoratori: volontaria. Può essere corrisposto ad personam o in modo differenziato.
Beneficiari ammessi: lavoratori dipendenti datori di lavoro privati (esclusi cococo, amministratori, lavoratori autonomi occasionali altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato - es. i tirocinanti).
Modalità di fruizione: Acquisto diretto da parte del datore di lavoro. E’ indispensabile che il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore i buoni entro il 12.01.2023 (principio di cassa allargato). Il rispetto di questo termine dovrà essere dimostrabile contabilmente e finanziariamente (es: consegna dei buoni o della card prepagata). Il lavoratore potrà spenderli anche nel corso del 2023.
Deducibilità dal reddito d'impresa. Piena. Sono spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Agevolazioni. Non imponibili ai fini contributivi/fiscali, se erogati fino all’importo massimo di 200 euro.
Nota bene: La concessione di un valore superiore a 200 euro comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi (a differenza di quanto previsto per i beni/servizi di cui al comma 3).
Soglie erogazione Bonus carburante- Esempi Agenzia Entrate
- Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
- Nel caso in cui il lavoratore percepisce buoni benzina per un valore pari ad euro 250 e altri benefit per euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Nota bene. Per questo motivo l’Agenzia ritiene che, sotto il profilo contabile, le erogazioni effettuate a favore del dipendente debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
Come procedere per l’erogazione dei benefit e del bonus carburante 2022.
Si propone un procedimento per erogare i benefit e i bonus dei punti A e B
- Definizione del budget
- Individuazione delle categorie dei beneficiari (ad personam/differenziati/a tutti i lavoratori)
- Valutazione dei bisogni dei lavoratori (questionario/sondaggio)
- Individuazione delle formule più consone(fringe benefit/bonus carburante/ mix)
- Definizione del sistema di erogazione (gestione interna – piattaforme on line)
- Delibera del cda
- Comunicazione ai lavoratori beneficiari
- Monitoraggio della fruizione (scadenza)
- Esposizione in busta paga e cu