Indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti

Indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti

L’INPS, con la circolare n. 116/2022, ha fornito le istruzioni per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro ai sensi dell’art. 18 del DL 144/2022 (si veda n. 23/22 di questa Newsletter)con l’automatico riconoscimento ai dipendenti nel mese di competenza di novembre 2022.

venerdì 28 ottobre 2022

Beneficiari e modalità di corresponsione

 

Sono beneficiari tutti i lavoratori (tranne i lavoratori domestici), anche somministrati,

  • dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore
  • solo qualora sussista il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022,
  • sia esso a tempo determinato o indeterminatoanche a tempo parziale
  • che avranno una  retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538

 

In presenza di tali requisiti, l’indennità di 150 euro sarà erogata

  • automaticamente dal datore di lavoro
  • con la retribuzione del mese di novembre 2022
  • anche se corrisposta a dicembre 2022,
  • denunciata nel flusso UniEmens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.

 

L’importo di 150 euro rimane tale anche nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale

Nota bene. I datori dovranno pagare l'indennità se risultanti in forza nel medesimo mese, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'articolo 19 ai lavoratori 

  • stagionali,
  • a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli),
  • intermittenti e
  • iscritti al FPLS,

Il pagamento diretto da parte dell'INPS è da considerare soltanto residuale.

 

Retribuzione di novembre 2022 azzerata. Condizioni di spettanza dell’indennità

 

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS, quindi, fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro, spetterà anche qualora la retribuzione risulti azzerata in virtù di

  • eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro,
  • o congedi parentali

 

Al contrario l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

Nota bene. Va evidenziato che per verificare se la retribuzione eccede il tetto di 1.538,00 euro, non essendoci imponibile previdenziale, si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, che è contenuta in un campo specifico del tracciato Uniemens. In pratica, si tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo.

 

Presenza di più datori di lavoro

 

Ricordiamo inoltre che l’erogazione dell’una tantum è possibile una sola volta soltanto, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in capo al lavoratore interessato.

Qualora dovesse verificarsi una doppia (o ulteriore) erogazione dell’una tantum da diversi datori di lavoro, l’INPS provvederà a compensare l’indebita erogazione secondo modalità che verranno successivamente comunicate.

 

La dichiarazione del lavoratore

 

Per accedere al bonus il lavoratore deve fornire al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti

  • di non essere titolare di prestazioni per le quali sarà l'INPS a erogare direttamente l'indennità (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione) o
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc)
  • di averlo ricevuto da altro datore.

 

In questo senso al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro il messaggio INPS n. 3806 del 20/10/2022 riporta un fac-simile di dichiarazione (in calce a questo articolo), personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

 

Nota bene. Diversamente dal pregresso bonus € 200 erogato a luglio, per l’indennità di novembre non è definibile a priori la platea dei destinatari della dichiarazione.

Infatti mentre a luglio la verifica “reddituale” veniva effettuata su un periodo pregresso, con questa erogazione la verifica viene effettuata nel medesimo mese di erogazione, dovendo in ogni caso attendere l'autodichiarazione dei lavoratori.

Operativamente quindi i datori di lavoro dovranno consegnare a tutti i possibili fruitori l'autodichiarazione con successiva verifica della situazione di retribuzione imponibile tale da determinare l'erogazione del Bonus.

Visto che si tratta di un fac-simile modificabile a piacimento, si potrà quindi precisare che la consegna della dichiarazione non è, di per sé, sufficiente al riconoscimento del bonus, visto che per la sua erogazione occorre anche controllare che l’imponibile previdenziale del mese di novembre non superi 1.538 euro. Altresì converrà eliminare dalla dichiarazione predisposta la richiesta del documento di identità, trattandosi di un lavoratore noto all’azienda.

 

Come procedere?

 

Considerato quanto appena illustrato il datore di lavoro potrebbe procedere in questo modo:

 

  • Fine ottobre- inizio novembre

Predisporre e consegnare la dichiarazione ai lavoratori in forza nel mese di novembre (in contemporanea con la consegna/invio del cedolino di ottobre)

  • Durante il mese di novembre

Raccolta delle dichiarazioni sottoscritte

  • Fine novembre – inizio dicembre

Al momento dell’elaborazione del cedolino di novembre verifica del requisito del non superamento dei 1.538 euro e inserimento del bonus in busta paga

  • Fine dicembre

 Compensazione dell’indennità erogata nei flussi Uniemens di novembre entro il 31.12.2022

 

Facsimile  dichiarazione

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso …………….…………., codice fiscale (p.IVA) ……………………………,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

  • di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a   carico   di   qualsiasi   forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;
  • che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
  • di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.
  • di essere a conoscenza che la consegna della dichiarazione non è, di per sé, sufficiente al riconoscimento del bonus, visto che per la sua erogazione sarà necessario controllare che l’imponibile previdenziale del mese di novembre non superi 1.538 euro

 Data ………………………                                    Firma.........................