Indennità 200 euro. Ulteriori casistiche di spettanza (tra cui i ritardatari). Istruzioni INPS.

Indennità 200 euro. Ulteriori casistiche di spettanza (tra cui i ritardatari). Istruzioni INPS.

Il messaggio Inps n. 3805 del 20-10-2022 interviene ulteriormente in merito all’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti (articolo 31 Dl n. 50/2022) recuperando alcune situazioni nelle quali non sarebbe stato possibile erogare l’indennità e/o porla a conguaglio (anche i ritardatari).

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venerdì 28 ottobre 2022

Come ampiamente descritto nel n. 24/22 di questa Newsletter la circolare Inps 73 prevedeva la spettanza dell’indennità anche quando la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Il messaggio in esame chiarisce ora che tra questi eventi tutelati sono ricompresi altresì:

  • l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale (articolo 4 comma 4 Dl 44/2021);
  • le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

 

Tra i casi “da recuperare” vi è anche quello dei lavoratori che non hanno usufruito che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore … in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Tra queste situazioni è citata esplicitamente quella dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.

In realtà in molti casi, sulla scorta delle indicazioni che l’INPS ha dato alle sue sedi territoriali (confermate alle centrali cooperative), molte cooperative hanno già erogato l’indennità a luglio. Non riteniamo che questo possa costituire un problema.

L'erogazione deve avvenire con la retribuzione del mese di ottobre 2022 seguendo le regole già previste a luglio scorso per gli altri lavoratori.

A tal fine la circolare INPS n.111/2022 puntualizza che, a tal fine, occorre fare riferimento alla competenza di ottobre 2022 per cui, a differenza di quanto indicato nei documenti di prassi relativamente al bonus del mese di luglio scorso (messaggio n. 2505/2022), non è possibile tenere conto del principio di cassa (no cedolino di settembre).

 

Rimangono le regole già previste a luglio scorso e quindi rimane necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore interessato di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 DL 50/2022 nonché di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino al 18 maggio 2022.

 

I casi di ritardo

Infine, il messaggio chiarisce, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.