Ritenute fiscali negli appalti: obblighi dei committenti e certificazione unica

Ritenute fiscali negli appalti: obblighi dei committenti e certificazione unica

Ritenendo che non vi sia spazio per ulteriori proroghe, siamo a ricordare le principali regole introdotte dal nuovo articolo 17-bis decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, per la certificazione attestante la regolarità fiscale dell’appaltatore.

giovedì 18 febbraio 2021

Ambito di applicazione

La norma si applica in caso di affidamento ad un'impresa di

  • una o più opere o di uno o più servizi
  • di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro,
  • con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati),
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma

 

NOTA BENE.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021 ha precisato che

  • non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti
  • qualora i beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dei servizi affidati
  • non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

Obblighi dei committenti e degli appaltatori

I committenti devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle entro cinque giorni,

  • copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio e
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio di:
  • ore di lavoro prestate da ciascun percipiente,
  • ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
  • dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Definizione di committente

L'art. 17-bis, comma 1, si applica ai soggetti residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

 

Esonero e certificazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici sono esonerate dagli obblighi suindicati qualora comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti.

  • risultino in attività da almeno tre anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
  • che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

 

Ricordiamo che la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni per un rapido espletamento della richiesta di certificazione:

 

  • ll modello da utilizzare per presentare la richiesta è quello messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-di-certificato;

  • una volta compilato, il modello deve essere inviato via posta elettronica certificata (si veda tabella sottostante) alla Direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente (o alla Direzione Regionale se il richiedente rientra nella tipologia dei “Grandi contribuenti”);
  • nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “certificazione art.17-bis d.Lgs 241/1997” a cui va aggiunta la denominazione e il codice fiscale del richiedente.

 

UFFICIO

PEC

Direzione Provinciale di Belluno         

dp.belluno@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Padova

dp.padova@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Rovigo

dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Treviso

dp.treviso@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Venezia

dp.venezia@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Verona

dp.verona@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale di Vicenza

dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it

Direzione Regionale del Veneto

dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it