Licenziamento del lavoratore che usa permessi sindacali per finalità personali
Corte di Cassazione. Ordinanza n. 26198 del 6 settembre 2022
La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che ha utilizzato un giorno di permesso sindacale per fini propri personali. I permessi in questione sono richiesti ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 della Legge n. 300/1970. A nulla rileva, infatti, la circostanza che il CCNL sanzioni con il licenziamento l’assenza ingiustificata per più giorni, qualora il comportamento contestato al lavoratore rappresenti un vero e proprio abuso del diritto e sia pertanto caratterizzato da un quid pluris.