Il versamento del patrimonio ai fondi mutualistici è dovuto solo nel caso della trasformazione della cooperativa in altro tipo societario e non anche nel caso della sola perdita della condizione di mutualità prevalente.
La Cassazione, nell’ordinanza 28.07.2022, n. 23602 (priva di precedenti), è intervenuta in tema di devoluzione del patrimonio delle cooperative enunciando 2 principi di diritto che fanno definitivamente chiarezza, smentendo anche le conclusioni di cui al parere 28.09.2005 della Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e le conformi interpretazioni dottrinarie.
Oggetto del contendere, su iniziativa di un Fondo mutualistico, era il mancato versamento del patrimonio da parte di una cooperativa che aveva modificato lo statuto, riducendo o sopprimendo le clausole mutualistiche ex art. 2514 c.c.
La pretesa, secondo il Fondo, era fondata sulla previsione di cui all’art. 2545-octies c.c. secondo il quale la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene meno quando per 2 esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi (o sopprima) le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c. modifica, quest’ultima, che comporta sia l’obbligo di cui all’art. 2545-octies, c. 2, della redazione e approvazione del bilancio straordinario avente scopo di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili e sia del versamento al Fondo mutualistico di competenza del patrimonio così determinato richiamando a tale fine anche il disposto di cui all’art. 17 L. 388/2000.
Tesi, quelle del Fondo, entrambe smentite dalla Cassazione con motivazioni condivisibili e assolutamente convincenti.
Secondo la Cassazione, infatti, il richiamato art. 2545-octies c.c., nel solo caso della modifica o della soppressione delle clausole anti-lucrative di cui all’art. 2514, richiede quale unico obbligo quello della redazione del bilancio straordinario, adempimento che non è richiesto anche nel caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente in conseguenza del mancato rispetto dei parametri di cui all’art. 2513 c.c. L’obbligo del versamento del patrimonio non è, quindi, previsto dall’art. 2545-octies citato, ma è previsto, invece, dal successivo art. 2545-undecies c.c. nel caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo societario.
Anche la seconda tesi del Fondo ricorrente (obbligatorietà della devoluzione del patrimonio con la soppressione delle clausole anti-lucrative prevista dall’art. 17 L. 388/2000) è stata confutata dalla Cassazione, secondo la quale tale norma deve considerarsi implicitamente abrogata con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 che ha regolato, a contrariis, l’intera materia con il Capo I, Sezione V (artt. da 2545-octies a 2545-undecies c.c.) prevedendo che solo alla trasformazione consegue l’obbligo della devoluzione e precisando altresì che l’art. 111-decies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, anch’esso richiamato dal Fondo a sostegno della propria tesi, è norma transitoria che ha avuto unicamente scopo di disciplinare gli effetti della successione delle leggi, regolando la fase transitoria di attuazione della riforma: pertanto, non può esplicare effetti successivi che garantirebbero l’ultrattività della norma (art. 17 L. 388/2000) i cui effetti sono trasposti e diversamente regolati dalla riforma.
Quindi, dall’insieme delle norme recate dalla riforma del diritto societario, si perviene alla conclusione che, con la perdita della condizione di mutualità prevalente, la cooperativa permane nel novero delle società mutualistiche e solo l’uscita da tale perimetro con la trasformazione, genera l’obbligo di devoluzione del patrimonio, dedotti il capitale effettivamente versato e i dividendi non ancora distribuiti. Peraltro, anche sul piano pratico ed ermeneutico, il versamento anticipato all’atto della perdita della condizione di mutualità prevalente, che costituisce una sorta di “acconto” sul futuro versamento all’atto della trasformazione, comporterebbe la privazione della cooperativa del patrimonio accumulato in tale veste societaria, che continua a permanere anche nella condizione di mutualità non prevalente e sino alla trasformazione.