Sono previsti specifici crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
- imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
- imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022).
La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame
Soggetti beneficiari
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I trimestre 2022
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II trimestre 2022
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III trimestre 2022
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Ottobre – Novembre 2022
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Imprese energivore
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20%
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25%
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25%
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40%
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Imprese non energivore
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-
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15%
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15%
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30%
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Imprese gasivore
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10%
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25%
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25%
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40%
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Imprese non gasivore
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-
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25%
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25%
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40%
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Nel rinviare al DM 21.12.2017, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).
Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):
- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.
Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.
Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.
Imprese diverse da quelle energivore
Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (4,5 kW relativamente al credito d’imposta per il periodo ottobre novembre 2022), sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.
Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).
Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese “energivore”, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).
Con riferimento ai crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 ed a quelli relativi a ottobre e novembre 2022 nel caso in cui l’impresa, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi, entro il 29/01/2023), sarà tenuto ad inviare al proprio cliente, dietro sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:
- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti specifici crediti d'imposta.
Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20). Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).
Alle imprese diverse da quelle “gasivore” (come descritte al comma 2, ultimo periodo, del medesimo art. 1) qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):
- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).
Con riferimento ai crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 ed a quelli relativi a ottobre e novembre 2022 nel caso in cui l’impresa, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi, entro il 29/01/2023), sarà tenuto ad inviare al proprio cliente, dietro sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023
Con una norma innovativa, al comma 8 dell’art. 1 viene introdotto un adempimento a carico dei beneficiari dei seguenti crediti d’imposta energia elettrica e gas:
- crediti d’imposta relativi al 3° trimestre 2022;
- crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Viene stabilito che i soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 febbraio 2023, “un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022”.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 144/2022 (ossia, entro il 24/10/2022, considerando che il Decreto “Aiuti-ter” è entrato in vigore il 24/09/2022).