Per quanto attiene i “lavoratori fragili”, le tutele previste dal DL n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) sono estese anche al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
I lavoratori fragili avranno diritto, alternativamente (e a scelta del lavoratore):
- ad assentarsi dal lavoro e vedersi riconosciuta tale assenza come ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico;
- allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
Nel caso in cui il lavoratore fragile opti per l’assenza, tali periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero anche dal punto di vista del riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa.
Sono considerati fragili:
- i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.