Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio

La norma in analisi è certamente importante e determina un passo avanti, seppur non risolutivo di tutti i problemi, in merito alla questione del contagio COVID in occasione di lavoro e alle sue conseguenze. Va anche evidenziato che l’articolo 29-bis si affianca all’articolo 42, ma non lo modifica.

lunedì 31 agosto 2020

La nuova disposizione stabilisce che l’applicazione dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il contagio (anche settoriali o regionali) da parte di un datore di lavoro si configuri come adempimentodell’art. 2087 codice civile il quale prevede che:

 

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41].”

Con questa nuova disposizione di legge che si aggiunge all’art. 42, comma 2, della legge 27/2020, viene ulteriormente rafforzata quell’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario che già l’INAIL con sua circolare aveva richiamato.

Si ricorderà, infatti, che l’INAIL aveva provveduto con la circolare n. 22 del 20 maggio scorso - successiva e integrativa rispetto alla n. 13 del 3 aprile u.s. - a circostanziare meglio quanto disciplinato dall’art. 42, comma 2, soprattutto in merito all’assenza di automatismi tra la tutela infortunistica riconoscibile per casi accertati di infezione da Coronavirus sul lavoro ed eventuali responsabilità dei datori di lavoro per inadeguatezza delle misure di protezione adottate.

Infine si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida, il D.L. 33/2020 stabilisce sia la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, comma 14sia specifiche sanzioni (art. 2), e che in tale situazione ci si esporrebbe anche ad un’eventuale azione di rivalsa da parte dell’INAIL che potrebbe chiedere il rimborso delle prestazioni erogate al lavoratore danneggiato in quanto infetto da COVID sul lavoro (circ. INAIL n. 22).