Esonero contributivo al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022

Esonero contributivo al 2% per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022

A pochi giorni di distanza dalla conversione del Dl 115/2022 (Aiuti bis), l’Inps ha fornito con il messaggio n. 3499 del 26-9-2022 indicazioni in merito all’aumento per il periodo luglio/dicembre dell’esonero contributivo istituito per il solo anno in corso dalla Legge di Bilancio 2022.

giovedì 13 ottobre 2022

L’articolo 20 del Decreto aiuti-bis ha aumentato dallo 0,8% al 2% l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla Legge 234/2021. L’aumento opera

  • per i periodi di paga dal 1-7 al 31-12-2022 compresa la 13ma o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
  • a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Trattamento della tredicesima mensilità

La riduzione dei contributi nel mese di competenza di dicembre 2022 potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro rapportato ai mesi di lavoro (importo di 224 euro x numero di mensilità maturate alla data della cessazione).

Il massimale deve essere riproporzionato con gli stessi criteri in caso di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.

 

Quattordicesima mensilità

L’istituto prevede che nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l'importo di 2.692 euro. Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.

La posizione ci sembra più equa rispetto a quella precedente anche se il tetto mensile anziché annuale comporta delle diseguaglianze (un reddito di 34.996 euro comporta sgravi di entità diversa se corrisposto in 13 o 14 mensilità).

 

 

 

 

Massimale della retribuzione imponibile in presenza di più rapporti di lavoro

Se il lavoratore, nel corso di un mese, lavora per distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

 

Istruzioni operative

Segnaliamo che relativamente alle retribuzioni del mese di settembre i datori di lavoro che operano col sistema Uniemens dovranno continuare a riconoscere lo sgravio dello 0,80%. Gli arretrati per i mesi di luglio, agosto e settembre potranno essere recuperati nei mesi successivi.

Le operazioni sono invece molto più semplici per i datori di lavoro agricolo: sarà infatti l’Inps a calcolare l’esonero al 2% in base ai dati forniti.