Le lavoratrici madri, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, possono di astenersi dal lavoro
- a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto in base all’art. 20 del D.lgs. 151/2001;
- esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso all’art. 16 dello stesso decreto legislativo (come integrato dall’art.1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Con la circolare n. 106/2022 l’Istituto precisa che, per le lavoratrici che intendano utilizzare tali prerogative, le certificazioni sanitarie non vanno più prodotte all’Istituto, ma ai soli datori di lavoro o committenti, anche con riferimento alle domande già presentate ed in fase istruttoria.
L’Istituto si limiterà quindi a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla fruizione flessibile del congedo. Viene inoltre chiarito che l’assenza o l’acquisizione non conforme al alla normativa delle suddette certificazioni sanitarie non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità.