Congedo di maternità flessibile e posticipato: consegna delle certificazioni al solo datore

Congedo di maternità flessibile e posticipato: consegna delle certificazioni al solo datore

L’INPS con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022 comunica che è stata modificata la regolamentazione per la consegna all’Istituto della documentazione medica necessaria per fruire dei congedi di maternità flessibile e posticipato.

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giovedì 13 ottobre 2022

Le lavoratrici madri, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico  competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della gestante e del nascituro, possono di astenersi dal lavoro

 

  • a partire dal  mese  precedente la  data presunta del parto e nei quattro mesi successivi  al  parto in base all’art. 20 del D.lgs. 151/2001;
  • esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso all’art. 16 dello stesso decreto legislativo (come integrato dall’art.1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Con la circolare n. 106/2022 l’Istituto precisa che, per le lavoratrici che intendano utilizzare tali prerogative, le certificazioni sanitarie non vanno più prodotte all’Istituto, ma ai soli datori di lavoro o committenti, anche con riferimento alle domande già presentate ed in fase istruttoria.

L’Istituto si limiterà quindi a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alla fruizione flessibile del congedo. Viene inoltre chiarito che l’assenza o l’acquisizione non conforme al alla normativa delle suddette certificazioni sanitarie non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità.