È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021, il Decreto 10 dicembre 2020, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con il MEF, recante ”Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020- 30 giugno 2020,
Il Decreto interministeriale precisa che l’esonero contributivo è riconosciuto dall’INPS, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
- nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria spettanti nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020;
- nel limite di spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dal “Quadro temporaneo”;
- previa presentazione di apposita domanda da parte delle imprese interessate che dovranno dichiarare, all’interno dell’istanza, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.
NOTA BENE
L’utilizzo dell’esonero non è ancora possibile. Le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’esonero saranno fornite dall’INPS con apposita circolare da emanare entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
Va ricordato che qualora venga superato:
- il limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo” (norme UE), l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite;
- il limite di 51,8 milioni di euro, l’INPS ridurrà l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che ne hanno diritto.