Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’articolo 18 del decreto contiene le nuove norme sull’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti.
L’indennità di 150 euro si pone in continuità col precedente intervento di 200 euro che è stato attuato nel mese di luglio e che, ricordiamo, avrà una “coda” nel mese di ottobre.
Questi punti essenziali della normativa.
- Sono destinatari i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
- con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro
- che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 dello stesso decreto (pensionati, percettori nel mese di novembre 2022 di Naspi e Dis-coll, percettori nel 2022 di disoccupazione agricola di competenza 2021, non facenti parte di nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza).
Rispetto alla precedente normativa, però, è stato eliminato il collegamento allo sgravio contributivo (0,8-2%). Dovrà essere chiarito il riferimento alla retribuzione imponibile: fiscale o previdenziale.
Probabilmente si tratterà della retribuzione ai fini previdenziali anche se, a nostro avviso ci si dovrebbe riferire all’imponibile fiscale per omogeneità coi limiti contenuti in riferimento ai trattamenti pensionistici e assistenziali, che non sono soggetti a contributi.
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta ai lavoratori dipendenti:
- per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022;
- in via automatica, ma i lavoratori dovranno dichiarare di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.
- anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps (ad esempio integrazioni salariali a zero ore)
- una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Sarà quindi necessario richiedere a tutti i lavoratori la già nota auto-dichiarazione relativa:
- alla non titolarità dei trattamenti previsti dall’articolo 19
- alla univocità della richiesta in caso di più rapporti di lavoro.
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell'indennità è compensato attraverso la denuncia contributiva mensile in base alle indicazioni che saranno fornite dall'Inps.
Indennità una tantum per i titolari di trattamenti pensionistici
L’art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l’INPS eroghi, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro nel mese di novembre 2022, ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7). I soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro.
Indennità una tantum ad altre categorie corrisposta in automatico dall’INPS
Sempre in base all’art. 19, l’INPS eroga, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro anche
- ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022;
- a coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 l’indennità NASpI e DIS-COLL;
- a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Indennità erogata a seguito di domanda
L’Istituto eroga, a domanda, l’indennità una tantum di 150 euro a
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11). I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL n. 73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo - art. 19, comma 12.
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 13). Pensiamo che questa sia una soluzione residuale che interviene, come per la precedente indennità di 200 euro, quando il datore di lavoro non può erogare direttamente la somma.
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro (art. 19, comma 14).
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile (art. 19, comma 15).