La durata del beneficio è pari a un anno, con decorrenza dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (ex art. 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
L’esonero, che è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici, è stato previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 137, l.234 del 2021).
L’applicazione dell’esonero in trattazione lascia comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Destinatarie del beneficio
La platea del beneficio contributivo riguarda tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità, e riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.
Fruizione del congedo di maternità
Coma da norma, l’esonero contributivo al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità, quindi la condizione necessaria preminente è che tale congedo sia stato utilizzato; qualora la lavoratrice benefici, successivamente, del congedo parentale al termine della maternità obbligatoria, la misura può comunque trovare applicazione a partire dalla data di rientro effettivo della lavoratrice madre. Lo stesso principio vale nei casi di interdizione post partum (art. 17 t.u. maternità e paternità).
Si sottolinea che, essendo la misura unicamente riferita al 2022 il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
Misura dell’esonero contributivo
Come detto in apertura della circolare, l’esonero ex art. 1 comma 137 è:
- pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice
- di durata massima pari a 12 mensilità (a partire dal mese di competenza in cui si verifica il rientro nel posto di lavoro)
- non assume la natura di incentivo all’assunzione
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015
- non è neanche subordinato al possesso del DURC.
- non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
- è cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.