La variazione del Tur infatti impatta sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, e di conseguenza sui datori di lavoro.
Ricordiamo che la nuova variazione dei tassi interviene a distanza di poche settimane dal precedente adeguamento avvenuto a decorrere dal 27 luglio 202, a seguito dell'aumento del tasso fissato dalla BCE pari allo 0,50%.
INPS. incremento del tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il nuovo tasso è pari al 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 14 settembre 2022.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni, mentre a far data dal 14 settembre, per tutti i nuovi piani sarà necessario calcolare il nuovo tasso.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.
Sanzioni civili
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premila sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d’anno (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al tasso aumentato di due punti.
Resta inteso che la riduzione potrà operare solo nei casi in cui sia avvenuto integralmente il pagamento dei contributi e delle spese.
Con la stessa deliberazione della BCE è stato inoltre disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
INAIL. Incremento del tasso di rateazione e/o dilazione e delle sanzioni civili
Per effetto dell’aumento del TUR all’1,25%, la nuova misura del tasso è pari al:
- 7,25% per l’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 6,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
La suddetta misura sarà applicata alle istanze di rateazione presentate
- a partire dal 14 settembre 2022, ovvero
- in data anteriore al 14 settembre 2022, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 14 settembre 2022 o successiva.
Nulla varia per le rateazioni in corso.
Prestiti ai dipendenti
Il nuovo tasso di interesse impatta anche sui datori di lavoro e sui dipendenti; in particolare, sul valore del benefit relativo alla concessione di forme di finanziamento ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.
In questi casi, l’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR dispone che, in caso di concessione di prestiti, il valore del benefit sia determinato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolati al tasso di interesse (eventualmente) applicato al dipendente.
Il benefit, quantificato come sopra, è soggetto al limite di esenzione stabilito dall’art. 51, comma 3 del TUIR, che prevede – in caso di superamento dello stesso limite, che è pari a 258,23 annui (600,00 per l’anno 2022)- anche per il concorso di eventuali ulteriori benefit concessi al lavoratore, l’intero valore concorre alla formazione del reddito imponibile con conseguente assoggettamento (previdenziale e fiscale).