Relativamente alla parte economica del rinnovo contrattuale, il CCNL ha validità triennale, decorre
dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.
Incrementi retributivi
Le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime della retribuzione minima tabellare (per il periodo 2021 - 2023) per il 6° livello (docenti) pari a 80,00 euro, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 2 tranches di uguale importo:
- 40,00 euro a partire dal 1° settembre 2022;
- 35,00 euro a partire dal 1° settembre 2023.
Minimi retributivi
Per effetto degli incrementi retributivi di cui sopra, i nuovi importi del minimo tabellare contrattuale
risultano i seguenti.
Livello Minimi al 31/12/2018 Minimi a partire dal
1° settembre 2022 1° settembre 2023
8° 1.690,38 1.735,32 1.780,26
7° 1.652,99 1.696,94 1.740,88
6° 1.504,55 1.544,55 1.584,55
5° 1.485,86 1.525,36 1.564,87
4° 1.409,12 1.446,58 1.484,05
3° 1.365,44 1.401,74 1.438,04
2° 1.363,46 1.399,71 1.435,96
1° 1.312,06 1.346,94 1.381,82
Una tantum
A favore del personale di tutti i livelli in forza alla data del 1° settembre 2022, a copertura dei
periodi 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, va erogato, a titolo di una tantum, l’importo complessivo di 188,50 euro lordi così corrisposto:
- per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e
- il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023,
in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Salario di anzianità
A partire dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente (per 13 mensilità), a titolo di “salario di
anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di
servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.
Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto
contrattuale (art. 46 del CCNL 2016-2018).
Nella seguente tabella si riporta l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di
assunzione del lavoratore.
Welfare contrattuale
Relativamente agli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione dl ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.
Tali valori:
- sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.
I destinatari del suddetto welfare sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno.
Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza
nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.
Il welfare contrattuale si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi.
In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dalla disciplina in esame.
Ai lavoratori è data la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, alla previdenza complementare (Fondo Espero), quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art. 54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’istituto non potrà superare complessivamente i 200,00 euro per il 2022 e per il 2023.