CCNL scuole private - materne (Fism). Rinnovo

CCNL scuole private - materne (Fism). Rinnovo

A fine settembre è stato ratificato l’accordo del 30 giugno 2022, tra la FISM e le organizzazioni sindacali è stato stipulato il Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica tabellare e del salario di anzianità, del CCNL per i dipendenti delle scuole materne non statali (FISM).  

lunedì 3 ottobre 2022

Relativamente alla parte economica del rinnovo contrattuale, il CCNL ha validità triennale, decorre

dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2023.

 

Incrementi retributivi

Le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime della retribuzione minima tabellare (per il periodo 2021 - 2023) per il 6° livello (docenti) pari a 80,00 euro, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 2 tranches di uguale importo:

  • 40,00 euro a partire dal 1° settembre 2022;
  • 35,00 euro a partire dal 1° settembre 2023.

 

Minimi retributivi

Per effetto degli incrementi retributivi di cui sopra, i nuovi importi del minimo tabellare contrattuale

risultano i seguenti.

 

Livello      Minimi al 31/12/2018                                       Minimi a partire dal

1° settembre 2022                  1° settembre 2023

8°                          1.690,38                                            1.735,32                              1.780,26

7°                          1.652,99                                            1.696,94                              1.740,88

6°                          1.504,55                                            1.544,55                              1.584,55

5°                          1.485,86                                            1.525,36                              1.564,87

4°                          1.409,12                                            1.446,58                              1.484,05

3°                          1.365,44                                            1.401,74                              1.438,04

2°                          1.363,46                                            1.399,71                              1.435,96

1°                          1.312,06                                            1.346,94                              1.381,82

 

Una tantum

A favore del personale di tutti i livelli in forza alla data del 1° settembre 2022, a copertura dei

periodi 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, va erogato, a titolo di una tantum, l’importo complessivo di 188,50 euro lordi così corrisposto:

  • per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 e
  • il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023,

in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.

 

Salario di anzianità

A partire dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente (per 13 mensilità), a titolo di “salario di

anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di

servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.

Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto

contrattuale (art. 46 del CCNL 2016-2018).

Nella seguente tabella si riporta l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di

assunzione del lavoratore.

 

Welfare contrattuale

Relativamente agli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione dl ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.

Tali valori:

  • sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR;
  • sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti.

I destinatari del suddetto welfare sono i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

 

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza

nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Il welfare contrattuale si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi.

In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dalla disciplina in esame.

Ai lavoratori è data la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, alla previdenza complementare (Fondo Espero), quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art. 54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’istituto non potrà superare complessivamente i 200,00 euro per il 2022 e per il 2023.