Facendo seguito a quanto scritto nel n. 21 di questa Newsletter si evidenzia che, in tempi molto rapidi, il Ministero del Lavoro ha adottato il provvedimento che rende strutturale la comunicazione semplificata del lavoro agile.
L’obbligo di comunicazione ante-pandemia che prevedeva anche l’invio dell’accordo individuale sarà sostituito, con decorrenza dal 1° settembre, da una comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro. Il testo del Decreto Ministeriale e il fac simile del modello di comunicazione sono consultabili cliccando su questo link
Tempistiche e scadenza transitoria
Come ha precisato lo stesso Ministero in una nota diffusa venerdì 26 agosto, la comunicazione telematica deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Novità
Come già detto, il datore di lavoro non dovrà più allegare alla comunicazione, l’accordo individuale di smart-working, ma dovrà comunque conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione (ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 81/17).
Va però considerato che dal 1° settembre non basterà più la lettera dell'azienda (comunicazione unilaterale) al lavoratore per attivare lo smart working. Servirà infatti (come previsto dalla legge 81/17) un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale indicare termini e condizioni dello svolgimento in modalità agile della prestazione.
Secondo molti addetti ai lavori si dovrà attivare l’accordo individuale anche nel caso in cui fosse ancora vigente, alla data del 1° settembre, la disposizione unilaterale del datore di lavoro realizzata nei mesi o negli anni precedenti con una semplice lettera al lavoratore. In mancanza di accordo, la prestazione in modalità agile non potrà infatti proseguire dopo il 31 agosto. Ad esempio, quindi, se il datore di lavoro aveva disposto per un lavoratore la modalità agile dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022, dovrà, entro il 31 agosto, stipulare un accordo individuale ai sensi della legge 81/2017. In caso contrario il lavoratore dovrà tronare al lavoro in presenza.
L’accordo individuale
È importante considerare che l'accordo individuale non è un semplice adempimento burocratico e non va sottovalutato. Si tratta infatti di disegnare (e contrattualizzare) modalità di lavoro agile che siano aderenti alle necessità della singola organizzazione, talvolta del singolo reparto o ufficio.
Molti sono gli elementi da regolare:
- La durata dell’accordo (tempo determinato o indeterminato)
- L’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno ed all’esterno dei locali aziendali;
- I luoghi eventualmente esclusi per il lavoro da remoto;
- Le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, le condotte che possono dar luogo a responsabilità disciplinari ed in generale gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto;
- Le fasce di reperibilità o contattabilità durante la prestazione da remoto
- Gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure tecnico – organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del dipendente;
- Le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- L’eventuale attività formativa necessaria per svolgere la prestazione in modalità agile, nonché le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- Le modalità con cui può essere disposto il richiamo in presenza per esigenze particolari,
Naturalmente dove la contrattazione collettiva sia intervenuta regolando l’istituto, le parti dovranno tenerne conto e includere tali previsioni nell’accordo.