Il decreto Aiuti bis ha prorogato anche per il 2022 l’aumento, introdotto sin dal 2020 dal decreto agosto e prorogato poi nel 2021 dalla legge di conversione del decreto Sostegni (legge n. 69/2021), del limite di esenzione fiscale e contributivo di 258,23 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR.
Rispetto agli anni 2020 e 2021, per il 2022 vi sono, però, delle novità: viene infatti previsto che il limite di esenzione sale a 600,00 euro e che in questo ammontare vi rientrano anche i rimborsi da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022:
- il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600,00;
- nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Inoltre, si ricorda che per il 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600,00 euro, si può riconoscere anche buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro, che, pertanto per espressa previsione del legislatore è un ulteriore beneficio.
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 258,23 (600,00,00 per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Fringe benefit: tabella riepilogativa del regime fiscale e contributivo 2020-2022
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Regime ordinario art. 51, co. 3, TUIR
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Anno 2020
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Anno 2021
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Anno 2022
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Limite annuo
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258,23
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516,46
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516,46
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600,00
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Beni rientranti
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Beni e servizi fino al limite annuo:
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Beni e servizi fino al limite annuo:
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Beni e servizi fino al limite annuo:
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Beni e servizi fino al limite annuo:
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- Buono spesa
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- Buono spesa
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- Buono spesa
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- Buono spesa
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- Buono benzina
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- Buono benzina
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- Buono benzina
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- Buono benzina
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- Rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
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Eventuali ulteriori beni e servizi oltre il limite annuo
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Imponibile tutto l’importo riconosciuto, compresa la “soglia” esente
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Buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro (*)
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(*) Beneficio non riconosciuto a co.co.co. o amministratori di società