Rapporto biennale sulla parità di genere. Scadenza fissata al 30 settembre per le aziende con più di 50 dipendenti

Rapporto biennale sulla parità di genere. Scadenza fissata al 30 settembre per le aziende con più di 50 dipendenti

Il 30 settembre scade il termine per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. La soglia dei dipendenti che fa scattare l’adempimento è scesa da “oltre 100 dipendenti” a “oltre 50 dipendenti” e il modello di comunicazione si è arricchito di informazioni.

lunedì 29 agosto 2022

Come descritto nel n. 12/22 di questa Newsletter, con il Decreto interministeriale del 29-3-2022, è stata data attuazione all’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nella versione modificata dalla Legge n. 162 del 5-11-2021 con le modalità per la redazione e l’invio del rapporto biennale.

 

Aziende interessate

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile deve essere redatto,

  • da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti (in via obbligatoria),
  • da parte delle aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti (su base volontaria).

Attenzione. Il rapporto è redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, che in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di cinquanta dipendenti.

 

Ai fini della quantificazione della base occupazionale al 31 dicembre 2021, i dipendenti devono essere computati per teste.

 

Modalità di trasmissione e scadenza

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), entro e non oltre il 30 settembre 2022, per il solo biennio 2020-2021.

Per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (quindi il prossimo rapporto dovrà essere inviato entro il 30.04.2024).

 

Nuovi contenuti del rapporto

Come nella precedente disciplina il rapporto biennale dovrà indicare:

  • il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso,
  • il numero degli eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'anno,
  • le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso,
  • l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.

 

Sono però previste anche nuove sezioni in cui vengono richieste informazioni:

  • sui processi di selezione e di reclutamento
  • sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale
  • sulle misure adottate per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • di dettaglio, sulle componenti accessorie del salario, sulle indennità, anche collegate al risultato, sui bonus e su qualsiasi altro beneficio, anche in natura, eventualmente riconosciuto.

 

Si consiglia pertanto di iniziare la compilazione senza attendere gli ultimi giorni.

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.

 

Ulteriori adempimenti

Il citato Decreto Ministeriale prevede che

  1. La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Tuttavia sul sito “ClicLavoroVeneto.it” è indicato che una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro alla Consigliera Regionale di Parità del Veneto (lavoro@pec.regione.veneto.it). Prudenzialmente conviene effettuare anche questo invio.
  2. una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro alle rappresentanze sindacali aziendali a cui potranno rivolgersi i lavoratori al fine di usufruire delle tutele giudiziarie previste.

 

Conseguenze in caso di inadempimento o di incompletezza

Attraverso l’applicativo informatico del Ministero del Lavoro, è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità (nonché alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta con riferimento ai rispettivi territori), l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di redigere il rapporto biennale.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende non trasmettano il  rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei consiglieri di pari opportunità, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di  inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.

Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta  la  sospensione per  un  anno dei  benefici  contributivi  eventualmente goduti dall'azienda.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, riscontrando che il rapporto biennale sia mendace o incompleto applica una  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

Rapporto biennale obbligatorio per partecipare agli appalti pubblici finanziati dal PNRR

L’ art. 47 della legge n. 108/2021 (conversione del Dl 77/2021 – decreto “semplificazioni”) stabilisce che, per la partecipazione alle gare e bandi di appalti pubblici finanziati con fondi PNRR, le imprese con più di 50 dipendenti devono, a pena di esclusione, presentare alla stazione appaltante, al momento della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, copia del rapporto biennale sulle pari opportunità:

  • con attestazione che tale rapporto è conforme a quello inviato alle rappresentane sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità

ovvero,

  • in caso di inosservanza dei termini previsti, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze  sindacali  aziendali  e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.