L'articolo 23 delle Modalità tariffarie INAIL (Allegato 2 del Decreto ministeriale 27 febbraio 2019) prevede una riduzione del tasso medio di tariffa a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Come negli anni precedenti, per ottenere il beneficio, l'azienda deve presentare in modalità telematica all'Inail il modello OT23.
Per le aziende interessate a fruire dello sconto nel 2023, il termine di riferimento per la trasmissione del modello OT23 all'Inail è quello del 28 febbraio 2023. Unitamente al modello dovrà essere trasmessa anche la documentazione probante.
La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività assicurata nella Pat (minore, uguale o maggiore di un biennio), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.
La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della Pat.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat è applicata nella misura fissa dell'8 per cento. Dopo il primo biennio, invece, la percentuale di riduzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno (L.A.) del triennio della medesima Pat ed è applicata nelle seguenti misure: 28% fino a 10 L.A.; 18% da 11 a 50 L.A.; 10% da 51 a 200 L.A.; 5% da 201 L.A.