Decreto Legge “Aiuti-bis”. Novità in materia di lavoro

Decreto Legge “Aiuti-bis”. Novità in materia di lavoro

Il Decreto legge 115/2022 (cd. Aiuti-bis) contiene alcune norme molto attese quali l’ampliamento dell’area di esenzione fiscale per il welfare aziendale, l’aumento dell’esonero contributivo a favore dei dipendenti e l’estensione dell’indennità una tantum di 200 euro.

martedì 23 agosto 2022

Le aree di intervento del Decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto scorso, sono:

 

 

Ampliamento dell’area di esenzione fiscale per il welfare aziendale

L’articolo 12 del decreto si riferisce all’articolo 51 comma 3 del Tuir che nella parte finale dispone che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per un importo annuo massimo di 258,23 euro.

Per il 2022 questo tetto è stato aumentato a 600,00 euro ed è stato esteso anche alle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Quindi il beneficio attribuito ai lavoratori può consistere in bene e servizi o anche in somme di denaro purché queste siano riferite al pagamento di utenze per acqua, luce e gas.

L’Agenzia delle entrate dovrà dare qualche istruzione, ma riteniamo che in caso di erogazione/rimborso il datore di lavoro dovrà acquisire la documentazione del pagamento delle bollette.

Rientrando nel comma 3 dell’art. 51 del Tuir, questa erogazione è ad personam, non deve essere estesa alla generalità o a categorie di lavoratori e non ha necessità di preventivi accordi contrattuali.

A differenza del bonus carburante riteniamo che questo benefit possa essere rivolto anche ai collaboratori coordinati e continuativi in quanto percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma, anche qui, sarà bene attendere le indicazioni dell’AdE.

Da ricordare infine due aspetti di tipo generale:

  • per effetto dell’equiparazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, l’importo del benefit non è imponibile ai fini previdenziali;
  • in caso di superamento del limite massimo, l’intero benefit è imponibile.

 

Aumento dell’esonero contributivo

Ai sensi dell’articolo 20, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti di 0,8 punti percentuali previsto dalla Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022)

  • per i periodi di paga dal 1-7 al 31-12-2022
  • compresa la 13ma o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga,

è aumentato di 1,2 punti percentuali.

L’esonero opera a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per la concreta fruizione del beneficio occorrerà attendere le istruzioni dell’Inps.

Questo è necessario in particolare per il recupero del mese di luglio che comporta ulteriori complicazioni (si pensi al recupero a favore dei lavoratori cessati).

 

Estensione dell’indennità una tantum di 200 euro

Il Governo ha esteso l’indennità di 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del Dl 50/2022 anche ai lavoratori:

  • titolari di un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 e
  • che fino alla data di entrata in vigore del Dl 50/2022 (18-5-2022) non hanno beneficiato dell'esonero … poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps (ad esempio, di Naspi, cassa integrazione a zero ore o congedo straordinario ex Dlgs 151/2001).

 

L'indennità è riconosciuta dai datori di lavoro, in questo caso nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022. Si ripropone il tema del riferimento alla cassa o alla competenza: purtroppo il legislatore non fa tesoro dei propri errori.

La legge afferma che il riconoscimento è automatico, ma è comunque necessaria una dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del Dl 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18-5-2022.

L’indennità è ora riconosciuta anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca e ai collaboratori sportivi. In questi casi l’erogazione è a carico dell’Inps o della società Sport e Salute S.p.A.