In questo articolo esaminiamo lo stato dell’arte in materia di smart working facendo il punto sulle nuove norme relative alla comunicazione obbligatoria e a quelle relative al diritto al lavoro agile per lavoratori fragili e genitori di figli minori di quattordici anni scaduto il 31 luglio (che potrebbero essere prorogate anche dopo la scadenza come è successo in passato).
Smart working semplificato (novità)
Ricordiamo che l’articolo 10 co. 2 bis del D.L. n. 24/2022 aveva esteso al 31 agosto 2022 (scadenza precedente 30 giugno) la possibilità per i dipendenti del settore privato consente di ricorrere allo smart working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e lavoratore.
Oltre alla deroga riguardante la stipula dell’accordo, questa tipologia di lavoro agile facilitava gli adempimenti a carico del datore di lavoro. In particolare era previsto:
- l’invio di una comunicazione telematica sintetica indirizzata al Ministero del lavoro (accessibile dal portale “lavoro.gov.it” con spid), riguardante i dati dei lavoratori in smart-working ed il periodo interessato;
- l’assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa in merito ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, causati dal lavoro da remoto, eventualmente ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL sul proprio portale (copia dell’informativa dev’essere consegnata (e poi restituita firmata) al lavoratore in smart-working ed al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Ora, nella legge n. 122/22 di conversione del Decreto Semplificazioni con l’articolo 41-bis, si prevede che dal 1° settembre prossimo l’azienda comunichi al Ministero del lavoro, i “nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile”, secondo le procedure che saranno individuate con un apposito decreto ministeriale.
Lo stesso articolo 41-bis dispone inoltre che:
- I dati trasmessi dalle aziende sui lavoratori in smart-working siano resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. numero 82/2005);
- In caso di mancata comunicazione telematica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
La norma, dal 1° settembre 2022, rende quindi:
- strutturale ed obbligatoria la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di lavoro agile, ad oggi prevista sino al 31 agosto 2022;
- non più necessario trasmettere al Ministero del lavoro l’accordo individuale di smart-working.
In concreto, per l’attività agile che inizierà da quest’ultima data, si dovrà attendere ad effettuare la comunicazione semplificata in attesa del decreto ministeriale previsto dall’articolo 41-bis.
Smart working per genitori di figli under 14
Come noto, il d.l. 24/22 aveva prorogato al 31 luglio 2022 il diritto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere l’attività in regime di smart working.
La norma, prevista dal d.l. 34/2020, in assenza di proroga, sarebbe cessata il 31 marzo scorso.
La possibilità di svolgere l’attività a distanza era riconosciuta a condizione che:
- Nel “nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” (con riferimento soprattutto agli eventi di Cassa integrazione);
- Nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.
In deroga alle disposizioni di legge sullo smart-working, gli interessati potevano svolgere l’attività da remoto, anche in assenza di un apposito accordo individuale tra gli stessi e l’azienda, fermo restando il rispetto “degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81” e a patto che tale modalità fosse “compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
Smart working per lavoratori fragili
Sempre il D.L. n. 24/2022 aveva prorogato sino al 31 luglio 2022 il diritto allo smart working per i lavoratori cosiddetti fragili.
Tali si intendono coloro che, in base alle valutazioni dei medici competenti, sono “maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2” (cosiddetti soggetti “fragili”) a causa dell’età o della condizione di rischio (derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, comorbilità) idonea a comportare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
L’attività da remoto doveva comunque essere “compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”. Nel caso la prestazione di lavoro in modalità agile non fosse attuabile, al lavoratore veniva riconosciuta un’indennità economica a carico dell’INPS pari a quella prevista per gli eventi di malattia con ricovero ospedaliero.
Possibile rinnovo dello smart working per lavoratori fragili e genitori di figli under 14
Ricordiamo inoltre che nel comunicato del 29 luglio 2022 (pubblicato sul portale lavoro.gov.it) il Ministro del lavoro aveva ipotizzato la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under-14 da inserire nel Decreto “Aiuti-bis, purtroppo senza successo. Lo stesso Ministro si è impegnato a inserirla in sede di conversione del citato decreto.
Nota bene. Precisiamo che, pur senza il diritto al lavoro agile, nulla vieta alle aziende (previa richiesta degli interessati) di concedere comunque lo smart working.
È opportuno ricordare che, con l’avvento del Decreto Legislativo n. 115/2022, i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a riconoscere priorità di accesso alle seguenti categorie:
- Lavoratori o lavoratici con figli fino a dodici anni di età;
- Lavoratori o lavoratrici con figli in condizioni di disabilità (senza limiti di età);
- Lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o caregiver.