Il nuovo decreto prevede un appesantimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa esistente (il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152) che impone ai datori di lavoro di comunicare per iscritto gli «elementi essenziali del rapporto di lavoro» all’atto della sua costituzione e ogni qual volta vi sia una modifica delle condizioni.
Le nuove norme si applicano dal prossimo 13 agosto per le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2022, mentre, per le assunzioni precedenti, su richiesta scritta del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni obbligatorie.
In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Rapporti di lavoro interessati dalle nuove regole
Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche part time;
- contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro intermittente;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- ai lavoratori domestici;
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Nuove procedure da svolgere
Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa.
La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
Nuovi contenuti della comunicazione
La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive:
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Le sanzioni
In assenza delle comunicazioni previste dalla legge ovvero nel caso vengano effettuate in ritardo o in modo incompleto, sono previste sanzioni differenziate per la tipologia di omissione. Quella ordinaria prevede per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione può essere erogata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, previa denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo.
Indicazioni operative
Considerata la consistenza delle novità e del loro impatto sull’attività amministrativa di imprese e intermediari è auspicabile che, a stretto giro, il Ministero del Lavoro e/o l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emanino circolari con indicazioni operative. Nel frattempo è bene che, per le assunzioni decorrenti dal 1° agosto 2022 le imprese implementino i propri modelli di contratto. Sarà cura della redazione di questa Newsletter fornire quanto prima aggiornamenti.