Nel comunicato viene precisato che, la regola per cui l’indennità viene erogata d’ufficio dall’INPS per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 non si applica ai soggetti disabili esclusivamente titolari di indennità di accompagnamento.
A questi lavoratori pertanto, l’indennità una tantum 200 euro è erogata dal proprio datore di lavoro che procede all’accredito diretto (art. 31 del DL n. 50/2022) qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.