Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con Comunicato stampa del 21 luglio 2022, ha deliberato l’aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR) di 50 punti base.
Pertanto, a decorrere dal 27 luglio 2022, il tasso ufficiale di riferimento passa dallo 0,00% (misura in vigore dal 16 marzo 2016) allo 0,50% producendo alcuni importanti effetti per datori di lavoro e dipendenti.
Fringe benefit prestiti ai dipendenti
L’incremento del TUR impatta sul valore del benefit conseguente alla concessione di forme di finanziamento ai lavoratori da parte dei datori di lavoro.
A tali fini, l’art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR dispone che, in caso di concessione di prestiti, il valore del benefit sia determinato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolati al tasso di interesse (eventualmente) applicato al dipendente.
Ricordiamo che il benefit così quantificato è, comunque, soggetto al limite di esenzione fino a euro 258,23 su base annua, fissato dall’art. 51, comma 3 del TUIR.
Sanzioni per tardato versamento di contributi e premi
Un’ulteriore conseguenza connessa all’aumento del TUR, a partire dal 27 luglio 2022, risulta essere l’incremento di 0,50 punti percentuali delle sanzioni per il tardivo versamento di premi e contributi e degli interessi di dilazione e di differimento. Tale incremento sarà oggetto di specifica circolare da parte degli Istituti interessati (INPS e INAIL).