La conversione in legge del Decreto Aiuti. Norme di interesse lavoristico

La conversione in legge del Decreto Aiuti. Norme di interesse lavoristico

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 la Legge n. 91 del 15.07.2022, di conversione del Decreto Legge n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti). Il provvedimento è in vigore dal 16 luglio 2022. Confermate le norme sull’indennità una tantum di 200 euro per lavoratori e pensionati.

giovedì 28 luglio 2022

Indennità una tantum di 200 euro (artt. 31 e 32)

Evidenziamo subito che la disciplina dell’indennità una tantum di 200 euro non è stata toccata.

La legge di conversione del DL n. 50/2022, quindi, non ha recepito le modifiche alla disciplina dell’indennità una tantum di 200 euro contenute nella Circolare INPS n. 73/2022.

Ci si riferisce, in particolare:

  • al periodo di riferimento per la verifica del diritto all’esonero dello 0,8%, fissato dalla norma nel primo quadrimestre 2022, ed esteso dall’Istituto fino al 23 giugno 2022 (giorno precedente la pubblicazione della citata circolare) ricomprendendo, dunque, il mese di maggio e parte di quello di giugno 2022,
  • alla necessità per il lavoratore in possesso dei requisiti dell’art. 31 della sussistenza di un rapporto di lavoro nel mese di luglio.

 

Nota bene. Pur non avendo forza di legge, tutti gli autori concordano che le citate modifiche introdotte dall’Inps con la circolare n. 73/22 siano comunque applicabili.

A conferma di questo viene anche la risposta che l’INPS ha fornito all'Ordine dei consulenti con la quale ribadisce la propria interpretazione, avallata dal parere conforme del Ministero del Lavoro vigilante, che ha esteso il periodo individuato dalla norma (primo quadrimestre 2022) al giorno precedente l'emanazione del documento di prassi (23 giugno 2022).

 

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 2-bis)

Rappresenta una novità la previsione, per l’anno 2022, di un’indennità una tantum di 550 euro per i dipendenti di aziende private, titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale.

Il bonus sarà erogato dall’INPS per una sola volta al medesimo lavoratore e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini del calcolo dell’IRPEF. I datori di lavoro non sono quindi direttamente coinvolti in questa operazione.

Ricordiamo che il contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati mesi dell’anno o settimane del mese.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità in oggetto i lavoratori devono:

 

  • essere stati titolari nel 2021 di un contratto a tempo parziale ciclico verticale che prevedeva periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
  • non essere titolari, alla data della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente né percettori di NASpI o di alcun trattamento pensionistico.

 

Percettori di reddito di cittadinanza (art. 34-bis)

Relativamente ai percettori di Reddito di Cittadinanza è stato introdotto il comma 9-ter all’articolo 4 del DL n. 4/2019 in base al quale i datori di lavoro privati possono proporre offerte di lavoro congrue, direttamente ai percettori del reddito di cittadinanza, che hanno stipulato il Patto per il lavoro presso i Centri per l’impiego o altri soggetti accreditati, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al Centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza del beneficio.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovrà adottare un decreto per definire le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

Per capire come la nuova norma si inserisce nel sistema delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza è opportuno ricordare quanto segue.

  • I componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza non già occupati, salvo i casi di esonero previsti (quali, ad esempio, la frequenza di un corso di studio, percezione trattamenti pensionistici, età superiore a 65 anni, disabilità), sono tenuti a stipulare presso i Centri per l’impiego un Patto per il lavoro che li impegna a svolgere una ricerca attiva del lavoro ed accettare almeno una di due offerte congrue ricevute.
  • La congruità dell’offerta è valutata considerando la coerenza con le esperienze e le competenze maturate, la durata della disoccupazione, la retribuzione offerta, che deve essere superiore almeno del 10 per cento rispetto al reddito di cittadinanza percepito, nonché la distanza dal domicilio ed i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico. È congrua l’offerta di un lavoro a tempo determinato o parziale nonché la prima offerta di lavoro a tempo indeterminato in una sede entro 80 km o 100 minuti di viaggio dal luogo di residenza; le offerte di lavoro successive alla prima o ricevute a seguito del rinnovo sono congrue a prescindere dalla sede di lavoro, salvo che per i nuclei familiari in cui sono presenti disabili o minori, per i quali sono stabilite specifiche condizioni.

 

Proroga versamenti società e federazioni sportive (art. 39-comma 1-bis)

Sono prorogati fino al 30 novembre 2022, i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi delle disposizioni in materia di svolgimento delle competizioni sportive nella situazione di emergenza epidemiologica.

Nello specifico, sono oggetto di proroga i termini relativi:

  • ai versamenti di ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.

 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022 e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si ricorda che tali termini erano già stati sospesi fino al 30 aprile 2022.

 

Modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione sars-cov-2 (art. 51-ter)

In materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sono introdotte alcune modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie.

Viene differito:

  • dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a 100 euro;
  • da 180 a 270 giorni il termine, decorrente dalla trasmissione da parte dell’azienda sanitaria locale dell’attestazione dell’inadempimento, entro il quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvede alla notifica dell’avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

 

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nei confronti di soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni oppure di categorie specifiche di lavoratori (in particolare: professionisti sanitari, operatori di interesse sanitario e, in generale, lavoratori del settore socio sanitario) con riferimento al:

  • mancato inizio del ciclo vaccinale primario;
  • mancato completamento del ciclo suddetto, qualora quest’ultimo consti di due dosi;

mancata assunzione della dose di richiamo (dose successiva al completamento del ciclo primario).