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Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2022

L’INPS, con il messaggio n. 2864 del 18.07.2022, fornisce le indicazioni sulle modalità di applicazione dell’esonero per le società cooperative costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co. 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

giovedì 28 luglio 2022

Caratteristiche dell’agevolazione

L’esonero riguarda le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari hanno avuto, oppure hanno, intenzione di cedere o trasferire le stesse (una parte i c.d. worker buyout).

Come detto, la misura è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 nell’ottica di promuovere azioni per incentivare e/o salvaguardare l’occupazione, tentando di garantire anche la continuità per le imprese.

L’incentivo prevede “per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche” (art. 1 comma 253).

Come per gli altri esoneri, sono escluse le seguenti contribuzioni:

  • il contributo al Fondo tesoreria;
  • il contributo al Fis e ai Fondi bilaterali;
  • il contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare Inps n. 40/2018).

 

Poiché l’incentivo è caratterizzato dai c.d. profili di selettività, si è dovuto attendere l’autorizzazione della Commissione Europea (del 9-6-2022).

In particolare, si sottolinea che la concessione del beneficio si riferisce a unicamente a cooperative costituite entro il 30 giugno 2022, termine ultimo di operatività del Quadro Temporaneo a cui si fa riferimento per la normativa.

 

Destinatari del beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione le società cooperative che si siano costituite, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) vale a dire le società cooperative costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout).

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

Per quanto riguarda la piena possibilità di fruizione dell’incentivo, si riportano condizioni necessarie (riportiamo fedelmente il testo del messaggio INPS)

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022, si rammenta che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La fruizione del beneficio contributivo è soggetta a limitazioni selettive, tra cui anche la compatibilità con gli aiuti di Stato; per poterne usufruire dunque, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2022.

 

Per quanto riguarda invece la compatibilità con altri incentivi, trattandosi di fatto di un esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro, tale beneficio non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione lato azienda.

 

Istruzioni operative

Alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione della previsione in trattazione è stato già attribuito – entro il 30 giugno 2022 - da parte dell’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.

Il predetto CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il c.d. Temporary Framework, a cui la misura in trattazione è stata subordinata.

Successivamente sarà necessario inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Dopo le debite verifiche circa la veridicità dei dati immessi, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.