Tale decreto ha infatti semplificato le verifiche previste dall’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione in merito alla documentazione prodotta dal datore di lavoro. Infatti, per ciò che concerne le annualità 2021 e 2022 e relativi ingressi, i controlli (esclusi quelli a campione in capo a AdE e INL) sono demandati a due categorie e cioè:
- ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979;
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Il comma 2 dell’art. 44 ha fatto chiarezza anche in merito ai criteri che dovranno essere controllati dai professionisti incaricati dell’asseverazione dei contratti.
In particolare dovranno essere oggetto di approfondimento:
- la capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;
- l’equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione;
- il fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;
- il numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato;
- il tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa.
La circolare dell’INL specifica, inoltre, che per quanto concerne i “requisiti reddituali” è possibile fare riferimento alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/20202).
In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.
Per il settore agricolo potranno prendersi a riferimento anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e, eventualmente, considerare i contributi comunitari documentati dagli enti erogatori.
Inoltre, l’INL suggerisce l’opportunità che il professionista o l’organizzazione datoriale, per ragioni di maggior consapevolezza di giudizio, acquisiscano altresì:
a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà fornire contezza in ordine alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;
b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis nonché per i reati indicati e introdotti dal D.Lgs. n. 286/1998;
c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) concernenti l’impiego di manodopera irregolare;
d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;
e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.
Qualora le verifiche diano esito positivo, verrà rilasciata un’asseverazione che il datore di lavoro dovrà produrre in concomitanza alla sottoscrizione della richiesta di assunzione del lavoratore straniero oppure, qualora la richiesta sia riferita all’anno 2021, sarà necessario presentare tale asseverazione unitamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Il professionista e l’organizzazione che rilasciano l’asseverazione sono comunque tenuti, al fine di semplificare eventuali accertamenti, a conservare la relativa documentazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Infine, va ricordato che tali disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande relative alla annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato e cioè in relazione alle pratiche effettivamente definite. Per le altre istanze già presentate relative all’anno 2021, comprese quelle rispetto alle quali è stata richiesta una integrazione della documentazione a fini istruttori, così come previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022 “l’asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno”. Tali istanze, come già indicato dalla nota di questo Ispettorato prot. DC Tutela n. 3820 del 23 giugno 2022 e precisato dalla circolare del Ministero dell’interno prot. n. 5113 del 24 giugno u.s., saranno comunque conteggiate ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota.
Ulteriore semplificazione introdotta dall’art. 44 in esame è prevista al comma 5 che esclude la presentazione della asseverazione “con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1”.
L’eventuale sottoscrizione dei protocolli in questione consentirà quindi il rilascio dei nullaosta esclusivamente sulla base della richiesta presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro, le quali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
A questo link è possibile consultare il modello di asseverazione fornito dall’INL.