Appalto e capitolato dettagliato
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1403 del 22 gennaio 2021
La Cassazione ha affermato che “qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione di impresa, il giudice di merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto: sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili come prestazioni di manodopera, costituiscano servizio in se’, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto”.
Quando l’appalto è fittizio
Corte di Cassazione Ordinanza n. 1754 del 27 gennaio 2021
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1754 del 27 gennaio 2021, ha affermato che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore datore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né un’assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
Quando la mancata sicurezza genera un vantaggio datoriale interviene il decreto legislativo n. 231/2001.
Corte di Cassazione. Sentenza n. 2848 del 25 gennaio 2021
Nella recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che l’incidente occorso ad un dipendente a causa dalla mancata adozione di misure di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle conseguenze di natura penale, comporta una valutazione della responsabilità amministrativa ex art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001, in quanto i reati risultano commessi nel suo interesse e vantaggio.