Il committente non è estraneo agli obblighi di sicurezza verso i dipendenti dell'appaltatore
Corte di Cassazione - Sezione Penale. Sentenza 24 maggio 2022, n. 20122
La Corte di Cassazione conferma che in tema di appalto il committente è obbligato, da un lato, a predisporre le misure antinfortunistiche anche nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e, dall'altro, a sorvegliare continuamente che siano attuate e rispettate. La responsabilità del committente, inoltre, investe anche l'adeguatezza circa la scelta dell'impresa appaltatrice.
La Cassazione reputa che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscano negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore, posto che la normativa vigente impone ai datori di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività oggetto dell’appalto. Il committente - anche nel caso di subappalto - è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio. Detta responsabilità investe sia la scelta dell’impresa sia l’omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
La lavoratrice licenziata per giusta causa perché si è rifiutata di sottoporsi a visita medica
Corte di Cassazione Ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022
La Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice che non si è sottoposta a visita medica in due diverse giornate. In particolare, il caso riguarda una dipendente che si è opposta all’accertamento medico, perché lo stesso sarebbe stato finalizzato ad attribuirle nuove mansioni lavorative illegittime.
La Suprema Corte chiarisce che lo svolgimento della visita medica è un adempimento imposto dalla legge per la tutela della salute dei lavoratori e che la lavoratrice avrebbe potuto contestare l’esito della visita e l’eventuale illegittimo demansionamento.