Come noto, nell'ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti (datore di lavoro e dipendenti) e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
L'Inps ora stabilisce che, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti:
- di coniugio,
- di parentela entro il terzo grado o
- di affinità entro il secondo grado.
In caso di risposta affermativa, dovrà inserire nell'apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
Al riguardo, l'Inps comunica che il modulo "iscrizione azienda" è stato implementato con il campo "dichiarazione di parentela". La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell'istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche:
- azienda agricola,
- impresa familiare,
- impresa individuale,
- persona fisica,
- proprietario di fabbricato,
- società di fatto,
- società in accomandita semplice,
- società in nome collettivo,
- società semplice,
- studio.
NOTA BENE. La norma non riguarda le società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.) né le cooperative