NOVITA’ DAL 01.07.2022: NUOVO “ESTEROMETRO”

NOVITA’ DAL 01.07.2022: NUOVO “ESTEROMETRO”

Dal1° luglio 2022, le cessioni e le prestazioni con controparti estere, dovranno essere comunicate attraverso le nuove modalità (c.d. nuovo esterometro), paragonabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La L. 178/2020 ha introdotto l’obbligo di trasmettere i dati in formato XML attraverso il sistema di interscambio. Le nuove regole entreranno in vigore dall’01/07/2022.

lunedì 25 luglio 2022

 

Operazioni soggette ad inversione contabile esterna

A norma del DPR 633/72, il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito. Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, qualora questo sia un soggetto stabilito in uno altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura laddove il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.

 

Le operazioni per cui il soggetto cessionario o committente è tenuto ad effettuare l’integrazione sono generalmente gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del DL 331/93) e di servizi (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 per servizi “generici” e artt. 7-quater e 7-quinquies per servizi in deroga se rilevanti in Italia). La modalità dell’au­tofatturazione è invece obbligatoria per gli acquisti posti in essere con controparti extra-UE relativi ai beni presenti nel territorio dello Stato (art. 7-bis del DPR 633/72), alle prestazioni di servizi “generiche” (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) nonché a quelle in deroga di cui ai suindicati artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 qualora rilevanti in Italia ai fini IVA.

 

Inversione contabile per acquisti da soggetti UE

In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indica­zione del­l’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integra­ta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.

Sarà possibile effettuare tale procedura attraverso la generazione di un file XML con codice:

  • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero
  • TD18 (“Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”), nel caso di acquisti di beni intracomunitari.

 

Il documento verrà re­capitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto all’in­tegrazione e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della predispo­si­zione dei documenti precompilati IVA.

 

Termini di integrazione e registrazione

La normativa prevede che la fattura ricevuta debba essere integrata dal ces­sionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e debba essere annotata nell’apposito registro IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente.

L’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione.

Nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” si sug­gerisce ai cessionari/committenti che intendano avvalersi delle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA precompilati di trasmettere al Sistema di Inter­scambio i file XML con codice TD17 e TD18 “entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>”.

 

Predisposizione del documento elettronico per l’integrazione:

 

I file XML con codici <TipoDocumento> TD17 o TD18 devono essere compilati nel modo seguente:

 

Campo

Compilazione

1.2 <CedentePrestatore>

Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emes­so la fattura con l’identificativo Paese

1.4 <CessionarioCommittente>

Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all’inte­gra­zione della fattura

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di ricezione della fattura (ovvero una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)

2.1.1.4 <Numero>

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

2.1.6 <DatiFattureCollegate>

Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se dispo­nibile, dell’IdSdI attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio

2.2.1.11 <PrezzoTotale>

Indicare l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore UE

2.2.1.12 <AliquotaIVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un’operazione imponibile

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’imposta dovuta in rela­zio­ne alle distinte aliquote

 

 

Esempio

La cooperativa Alfa in data 07.07.2022 ha acquistato da un fornitore stabilito in Francia alcune attrezzature al prezzo di 100.000,00 euro. La fattura viene ricevuta da Alfa S.p.A. in data 27.07.2022.

 

Campo

Compilazione

1.2 <CedentePrestatore>

Riportare i dati del fornitore francese.

1.4 <CessionarioCommittente>

Riportare i dati della società Alfa S.p.A.

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di ricezione, 27.07.2022, o una qualsiasi da­ta del mese di ricezione

2.1.1.4 <Numero>

Adottare una specifica numerazione

2.1.6 <DatiFattureCollegate>

Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se di­spo­nibile, dell’IdSdI attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio

2.2.1.11 <PrezzoTotale>

Riportare il prezzo di vendita, pari a 100.000 euro

2.2.1.12 <AliquotaIVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, pari al 22% (il valore va espresso in termini percentuali, ovvero “22.00”, altrimenti il file viene scartato con codice errore 00424)

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’imposta dovuta, pari a 22.000 euro

 

 

Inversione contabile per acquisti da soggetti extra-UE

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/commit­ten­te dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare.

Tale procedura può essere effettuata elettronicamente attraverso la generazione di un file XML con codice:

  • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di ser­vizi ricevuti ovvero
  • TD19 (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”), nel caso di acquisto di beni.

Il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente, soggetto tenuto al­l’emis­sione dell’autofattura e sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del­la predisposizione dei documenti precompilati IVA.

 

 

Termini di emissione e registrazione

L’autofattura deve essere emessa nei termini indicati dal DPR 633/72 e in particolare:

  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.

 

L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata nei registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef­fet­tuazione nonché, ai fini della detrazione, nel registro acquisti.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate, nella propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”, suggerisce ai cessionari/committenti che intendano avvalersi delle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA precompilati di trasmettere al Sistema di Interscambio i file contraddistinti dai codici TD17 e TD19 “entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>”.

 

Predisposizione dell’autofattura elettronica

I file XML con codici <TipoDocumento> TD17 o TD19 devono essere compilati nel modo seguente:

 

Campo

Compilazione

1.2 <CedentePrestatore>

Indicare i dati del cedente/prestatore estero che ha emes­so la fattura con l’identificativo Paese

1.4 <CessionarioCommittente>

Riportare i dati del cessionario/committente tenuto all’inte­gra­zione della fattura

2.1.1.3 <Data>

Indicare la data di effettuazione dell’operazione intercorsa con il fornitore extra-UE

2.1.1.4 <Numero>

Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc

2.1.6 <DatiFattureCollegate>

Indicare gli estremi della fattura di riferimento e, se dispo­nibile, dell’IdSdI attribuito al documento estero dal Sistema di Interscambio

2.2.1.11 <PrezzoTotale>

Indicare l’imponibile presente nella fattura ricevuta dal ce­dente/prestatore extra-UE

 

 

Campo

Compilazione

2.2.1.12 <AliquotaIVA>

Indicare l’aliquota IVA cui è soggetta l’operazione, avendo cura di riportare distintamente, ove necessario, le differenti aliquote applicabili o il codice natura in caso non si tratti di un’operazione imponibile

2.2.2.6 <Imposta>

Riportare l’IVA dovuta, separando l’imposta in rela­zio­ne alle distinte aliquote