Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, con l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211 (cd. Decreto “Ucraina”) ha previsto soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Datori di lavoro
Con la legge di conversione del decreto-legge è stato chiarito che possono applicare l’agevolazione tutti i datori di lavoro privato a prescindere che essi siano costituiti in forma di impresa (quindi sono incluse le associazioni, le fondazioni ma anche i professionisti con dipendenti).
Lavoratori beneficiari
La circolare chiarisce che nell’individuazione dei beneficiari la norma si riferisce «lavoratori dipendenti», in senso stretto cioè coloro che producono reddito di lavoro dipendente. In questo modo restano esclusi i lavoratori parasubordinati e gli amministratori/sindaci delle società.
Non sono previsti limiti di reddito.
Inoltre secondo l’Agenzia delle Entrate è da ritenere che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Diversa è invece la situazione per cui tali buoni siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)”, quindi secondo le regole per la detassazione dei premi di risultato.
Deducibilità per le imprese
Con riferimento alla determinazione, l’Agenzia conferma che essendo da considerare spese per prestazioni di lavoro dipendente esse sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa.
Modalità di applicazione
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Inoltre, secondo l’Agenzia, anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici rientra nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Soglia di esenzione e cumulabilità con altri benefit
Come noto, l’art. 51 co. 3 del TUIR prevede una soglia di esenzione di euro 258,23, per le sole erogazioni in natura (con esclusione di quelle in denaro che costituiscono sempre reddito) che deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
L’Agenzia ricorda che, nella formulazione dell’art. 44, il legislatore ha voluto che il bonus benzina di euro 200, debba rappresentare un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51, comma 3 (benefit in natura sotto la soglia dei 258,23 euro annui).
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per meglio chiarire la sua interpretazione, l’AdE riporta due esempi.
- Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
- Nel caso in cui il lavoratore percepisce buoni benzina per un valore pari ad euro 250 e altri benefit per euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Nota bene. Per questo motivo l’Agenzia ritiene che, sotto il profilo contabile, le erogazioni effettuate a favore del dipendente debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
Termine entro il quale i buoni possono essere riconosciuti
Considerato che la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno 2022, in base all’articolo 51, comma 1, del TUIR, (c.d. principio di cassa allargato).i voucher dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il 12 gennaio 2023.
In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato
L’Agenzia ritiene possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel rispetto della normativa ivi prevista. Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore di euro 200. Ovviamente, per quanto detto poco sopra, considerata la temporaneità dell’agevolazione (limitata all’anno 2022), i buoni, “sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.
Acquisto dei buoni
I buoni sono acquistabili previo convenzionamento con una delle reti di distributori locali o nazionali (es. ENI, Agip, Q8 ecc.). Normalmente queste compagnie ne permettono l’attivazione attraverso il proprio portale internet e spediscono delle tessere ricaricabili all’azienda che procede (via internet) al pagamento e riceve, successivamente, la relativa fattura.