Riforma ammortizzatori sociali. Istruzioni INPS sugli inquadramenti e sul versamento della contribuzione.

Riforma ammortizzatori sociali. Istruzioni INPS sugli inquadramenti e sul versamento della contribuzione.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 76 del 30.06.22 con le indicazioni operative riguardanti sugli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) riformati dalla legge di Bilancio 2022e con le istruzioni per il versamento della relativa contribuzione dovuta da gennaio 2022.

lunedì 18 luglio 2022

La circolare ha l’obiettivo, relativamente ad ogni tipologia di ammortizzatore sociale (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà, di fornire le istruzioni per

  • l’adeguamento della contribuzione dovuta a decorrere dal mese di luglio 2022 (periodo corrente)
  • per la contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022 (mesi pregressi) da regolare nelle denunce UniEmens di competenza luglio, agosto e settembre 2022.

 

Va ricordato che a seguito della riforma, nessun lavoratore subordinato (ad eccezione di chi ha la qualifica di dirigente) è senza ammortizzatore, atteso che sono entrati sotto l’ombrello protettivo anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (primo livello, professionalizzante, alta formazione).

Ricordiamo che le integrazioni salariali prevedono ora che

  • sono assoggettati anche i datori di lavoro con un solo dipendente
  • il massimale di integrazione salariale sia uguale per tutti i lavoratori

 

Va tenuto conto invece che, a seconda

  • delle casistiche di crisi,
  • del settore di attività e
  • delle dimensioni aziendali,

verranno attivate strutture operative diverse (CIGO, CIGS, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi alternativi, Fondi anche intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano) con la conseguenza che diverse saranno la durata e le modalità di richiesta del trattamento.

Esaminiamo di seguito, a seconda dell’ammortizzatore,  le indicazioni dell’Inps rispetto alle aliquote contributive che i datori di lavoro sono tenuti a versare.

 

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

Per la CIGO, ammortizzatore sociale che riguarda prevalentemente i settori dell’industria (si veda anche il numero 5/2022 di questa Newsletter), le aliquote contributive non hanno subito alcun cambiamento. Ricordiamo quelle da utilizzare nei settori in cui la cooperazione esercita prevalentemente l’attività e quindi:

  1. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti impiegati, operai ed apprendisti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti già individuati sub a) delle imprese industriali che occupano più di 50 dipendenti;

 

Il limite dimensionale (art. 10 comma 2 d.lgs. 148/2015) viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio dei dipendenti dichiarato dall’impresa relativamente al personale in forza nell’anno precedente. Per le imprese costituite in corso d’anno è preso, come riferimento, il numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese. Nel computo vanno compresi sia gli apprendisti (con qualsiasi tipologia contrattuale) che i lavoratori a domicilio. I dati debbono essere forniti dalle imprese all’INPS attraverso il cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”.

Il contributo addizionale dovuto in caso di attivazione della CIGO (uguale a quello dovuto per la CIGS) è graduato in base al numero di settimane fruito all’interno di un quinquennio mobile:

  • 9% fino a 52 settimane fruite
  • 12% da 53 a 104 settimane fruite
  • 15% oltre le 104 settimane fruite

Tali percentuali devono essere applicate sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Per la CIGO non è richiesto il contributo addizionale in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

 

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della CIGS ai datori di lavoro che

  • non sono coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 (bilaterali), 27 (alternativi, ad esempio FSBA) e 40 (territoriali delle Province Autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015 e che
  • nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti
  • si trovino ad affrontare una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a causa di crisi aziendale oppure riorganizzazione aziendale oppure contratto di solidarietà.

 

Nota bene. L’estensione della CIGS e dei relativi obblighi contributivi opera anche nei confronti di tutti i datori di lavoro, con dimensione occupazionale media semestrale superiore a quindici dipendenti, soggetti alle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

 

Non trovano, invece, applicazione gli obblighi contributivi CIGS nei confronti di

  • datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 (bilaterali), 27 (alternativi, ad esempio FSBA) e 40 (territoriali delle Province Autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015;
  • aziende dello spettacolo con determinati inquadramenti;
  • imprese della pesca
  • aziende industriali a capitale interamente pubblico
  • le cooperative, i gruppi, le compagnie dei facchini, portabagagli, birocciai e simili.

 

Contribuzione ordinaria

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS sono tenuti al versamento della relativa contribuzione nella misura pari allo 0,90% di cui

  • lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e
  • lo 0,30% a carico del lavoratore.

Le aliquote contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.

 

Per il solo 2022, l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Nello specifico, la riduzione, come indicato nella Circolare INPS n. 18/2022, si applica a:

  • datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c), Legge 234/2021);
  • imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale (art. 20, comma 3-ter, lett. a), D.Lgs n. 148/2015);
  • partiti, movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (art. 20, comma 3-ter, lett. b), D.Lgs n. 148/2015);
  • imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici (art. 1, comma 219, lett. d), Legge 234/2021), che, nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

 

Pertanto, per tali soggetti, per l’anno 2022, la misura della contribuzione CIGS è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore).

 

Computo forza occupazionale del semestre

Ai fini della determinazione della dimensione aziendale riferita al semestre sono da considerare tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

 

Datori di lavoro che operano su più posizioni contributive

Per i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive, di per sé sprovviste per attività o dimensione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il calcolo della media occupazionale si effettua computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Coloro i quali soddisfano il requisito occupazionale, sono tenuti a darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del CA “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si perfeziona il predetto requisito occupazionale. Dal periodo di competenza luglio 2022 risulta eliminato il CA “3J” che verrà sostituito centralmente dall’INPS con il CA “3Y”.

 

Contributo addizionale

Come già detto parlando di CIGO, il contributo addizionale rimane confermato:

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  2. 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
  3. 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

A partire dal 2025 le imprese che per 24 mesi consecutivi non hanno fatto ricorso ad interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria avranno un abbattimento dell’aliquota percentuale relativa ai primi 12 mesi che passerà dal 9% al 6%.

 

 

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

Come già illustrato nel n. 05/2022 di questa Newsletter, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:

  • occupano almeno un dipendente (il requisito, fino al 31 dicembre 2021, era più di cinque dipendenti);
  • appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito della CIGO;
  • non aderiscono ad un Fondo di solidarietà bilaterale (art. 26, D.Lgs n. 148/2015) ovvero alternativo (art. 27, D.Lgs n. 148/2015) ovvero territoriale (art. 40, D.Lgs n. 148/2015).

 

Contribuzione

La riforma del D.L.vo n. 148/2015 ha stabilito, per il solo 2022 le seguenti aliquote:

  1. Fino a 5 dipendenti: 0,15% di cui lo 0,10% sulla retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e lo 0,05% del lavoratore;
  2. Da 5,1 a 15 dipendenti: 0,55%, di cui 0,3666% a carico del datore e 0,1833% a carico del dipendente;
  3. Oltre i 15 dipendenti: 0,69%, la cui suddivisione tra datore di lavoro e lavoratore è rispettivamente, dello 0,46% e dello 0,23%;
  4. Oltre i 50 dipendenti (ma soltanto per le imprese commerciali, per quelle della logistica, per le agenzie di viaggio e turismo e per gli operatori turistici): 0,24%, suddivisi in 0,16% a carico dell’azienda e 0,08% a carico del lavoratore.

 

Dal 1° gennaio 2023 la contribuzione ordinaria sarà:

  1. Fino a 5 dipendenti: 0,50%, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente (i due valori sono, rispettivamente, 0,3333% e 0,2666%);
  2. Oltre i 5 dipendenti: 0,80% di cui 0,5333% a carico del datore e 0,2666% a carico del lavoratore.

 

Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva. Deve essere verificato mensilmente e, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati, questa va comunicata all’INPS.

Dalla decorrenza luglio 2022, alle posizioni contributive dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, in sede di prima applicazione, è attribuito centralmente il CA “0J”.

Nota bene. In relazione ai soggetti per i quali trova applicazione la disciplina del FIS al raggiungimento del requisito dimensionale di più di quindici dipendenti nel semestre di riferimento, scatta contestualmente l’obbligo di versamento del contributo CIGS.

 

Causali di intervento del FIS e contributo addizionale

Ricordiamo (vedasi il già richiamato n. 05/22 di questa Newsletter) che le causali ordinarie di intervento del FIS sono le stesse della CIGO e fanno riferimento ad eventi che comportano una  sospensione o riduzione temporanea dell’attività lavorativa con sicura ripresa della stessa a fine evento (ad esempio: cali di lavoro o di commesse, crisi temporanea del mercato del settore di riferimento, guasti ai macchinari, mancanza di materie prime o componenti e quelle riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili quali incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica).

In caso di attivazione del FIS la contribuzione addizionale è pari al 4% salvo il ricorso alla causale dovuta ad eventi non oggettivamente evitabili che non comporta il pagamento di alcun onere addizionale.

 

Durata del trattamento FIS

La durata del trattamento di integrazione per il FIS, nel biennio mobile (comma 3 – bis art. 26) si distingue

  • tra i datori di lavoro con un organico dimensionato fino a 5 dipendenti (13 settimane nel biennio mobile)
  •  e quelli con un numero di dipendenti superiore (26 settimane nel medesimo periodo)

 

Datori di lavoro che operano su più posizioni contributive

I datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del FIS, che operano con più posizioni contributive e realizzano

  • il requisito occupazionale, di più di cinque fino a quindici dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del CA “0G”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”;
  • il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del CA “0W”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.

 

Imprese della Pesca. Passaggio dal FIS alla CISOA

Da gennaio 2022, non rientrano più nell’ambito di applicazione del FIS le imprese della pesca contraddistinte dai seguenti CSC e CA:

  • CSC 1.20.01 - Industria della pesca oltre gli stretti (od oceanica) e mediterranea (o d’altura) - posizione riferita ai lavoratori marittimi imbarcati soggetti alla Legge n. 413/84, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori;
  • CSC 1.20.01 e CA 3W e 3Z - Industria della pesca, ravvicinata o locale con navi minori, posizione riferita ai lavoratori marittimi imbarcati, soggetti alla Legge n. 413/84, ivi compresi gli armatori ed i proprietari armatori;
  • CSC 1.19.01 - Soci cooperative piccola pesca ex Lege n. 250/58.

 

Le predette imprese, a partire dal mese di gennaio 2022, rientrano, infatti, nell’ambito di applicazione della CISOA e sono soggette al relativo onere contributivo.

Le stesse imprese della pesca, già rientranti nel campo di applicazione del FIS, sono tenute a continuare a versare il relativo contributo ordinario per i lavoratori dipendenti che non svolgono la propria opera quali imbarcati sulle navi da pesca.