Legittimo e proporzionato il licenziamento del dipendente che aggredisca verbalmente il datore
Corte di Cassazione. Ordinanza 9 maggio 2022, n. 14667
La Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che l’aggressione, non solo verbale, messa in atto dal dipendente nei confronti del datore di lavoro costituisce un oggettivo disvalore aziendale che rende del tutto incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, il quale necessita del vincolo fiduciario tra le parti. La condotta del lavoratore, secondo la Corte, determina certamente una considerevole violazione degli obblighi di obbedienza, fedeltà e collaborazione che gravano sul lavoratore, ragione per cui è ritenuta proporzionata la sanzione espulsiva, anziché ogni altra di natura conservativa, al fine di tutelare adeguatamente i contrapposti interessi delle parti.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Corte di Cassazione Sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022, ha ribadito il principio di diritto per cui ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale
da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Nel caso in giudizio, la Cassazione ha ritenuto sussistere l’ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro di cui all’articolo 603 bis del Codice penale nel caso di impiego a tempo pieno di lavoratori assunti formalmente a part time e retribuiti come tali. Era stato altresì accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario lavoro, dei giorni di assenza e permesso previsti dalla contrattazione collettiva, lavorando tutti i giorni e per 48 ore settimanali in alta stagione.
Divieto di lavoro in caso di concessione di permessi per gravi motivi familiari
Corte di Cassazione Sezione Lavoro. Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19321
L'art. 4, comma 2, legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per gravi motivi familiari. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Il congedo in questione non è retribuito.
La violazione del divieto di lavoro in caso di assenza per un permesso concesso dall'azienda per gravi motivi, costituisce illecito disciplinare ed è passibile di licenziamento per giusta causa, attesa la violazione diretta del precetto legislativo, nonché di una specifica previsione del CCNL applicato al rapporto di lavoro. Il comportamento del lavoratore è idoneo a configurare una violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonché del dovere di diligenza, oltre che a destabilizzare definitivamente il rapporto fiduciario