Bonus 200 euro una tantum a favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie. Istruzioni Inps

Bonus 200 euro una tantum a favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie. Istruzioni Inps

Con i messaggi n. 2397 del 13.06.2022 e n. 2505 del 21.06.2022 e la circolare n.73 del 24 giugno l’INPS ha fornito le indicazioni rispetto all’indennità una tantum di 200 euro in favore di lavoratori dipendenti e altre categorie di oggetti disciplinata dagli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

lunedì 4 luglio 2022

L’Istituto previdenziale ha fornito ai datori di lavoro le indicazioni operative per l’erogazione dell’indennità una tantum con la retribuzione del mese di luglio e le modalità di inserimento dei dati nei flussi Uniemens per recuperare a conguaglio le somme anticipate. Ha inoltre fornito istruzioni per il riconoscimento della stessa indennità ad alcune categorie di lavoratori e pensionati per i quali l’erogazione arriverà direttamente dall’INPS in modo automatico o previa domanda. In questo articolo tratteremo in tre distinte sezioni l’erogazione a:

  • lavoratori dipendenti,
  • beneficiari di trattamenti pensionistici,
  • altre categorie di lavoratori.

 

 

Requisiti dei beneficiari

 

Come già anticipato nella newsletter n.15/2022 i requisiti necessari previsti dalla legge per beneficiare dell’indennità in qualità di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato) sono:

 

  1. aver fruito nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali previsto dall’ultima legge di bilancio sulla quota dei contributi previdenziali a carico di ciascun lavoratore. La circolare INPS ha esteso il periodo di riferimento per la verifica del requisito del beneficio dello sgravio 0.80% dal 1° gennaio al 23 giugno 2022;

 

  1. essere in forza nel mese di luglio 2022, qualsiasi sia la data di assunzione o cessazione in questo mese;

 

  1. non essere titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 commi 1 e 18 del D.L. 50/22 ovvero di
  • trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • Reddito di cittadinanza (Rdc) a favore del nucleo di appartenenza.

 

  1. non aver fatto richiesta dell’indennità in questione ad un altro datore di lavoro.

 

Occorre specificare che i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti contestualmente e, pertanto, in carenza di uno il bonus non può essere percepito.

 

Autodichiarazione

 

Al fine dell’ottenimento dell’indennità in busta paga i lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente presentare un’autodichiarazione in cui attestano di possedere i requisiti. Una volta ricevuta la dichiarazione (e solo da quel momento) il datore di lavoro dovrà erogare l’indennità una tantum in automatico.

L’indennità spetta una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro. Laddove si verificasse che in relazione allo stesso lavoratore più datori di lavoro abbiano richiesto la compensazione, il recupero dell’importo indebitamente riconosciuto sarà segnalato dall’Istituto ad entrambi i datori di lavoro interessati alla restituzione con la   equa suddivisione dell’importo  tra gli stessi) salvo procedere al recupero nel cedolino del lavoratore.

 

Erogazione da parte dei datori di lavoro

 

Con il messaggio n. 2505 del 21-6-2022 l’Inps ha ribadito che la retribuzione nella quale riconoscere “l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, ma ha previsto anche la possibilità, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022”.

Il riferimento alle previsioni dei CCNL ha creato una certa confusione e preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Riteniamo tuttavia che i datori di lavoro potranno provvedere, senza problemi, alla erogazione unitamente ai cedolini relativi a luglio 2022 (retribuzione di luglio pagata ad agosto).

Nel caso in cui invece vogliano e riescano a gestire gli adempimenti propedeutici (raccolta dichiarazioni dei lavoratori) in tempo utile, potranno includere l’indennità nelle buste paga relative di giugno che saranno retribuite a inizio luglio.

Il messaggio fa riferimento anche al caso particolare dei contratti di lavoro con orario di lavoro part time verticali o ciclici (ad esempio il comparto scolastico): in questa fattispecie, è possibile che vengano riconosciuti già con l’elaborazione del mese di competenza della retribuzione di giugno.

Inoltre l’INPS precisa che l’indennità deve essere comunque erogata anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto o congedi).

Infine va evidenziato che, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità spetta comunque nella misura di 200 euro.

 

Nota bene. Allo stato attuale è probabile che il bonus non possa essere erogato in alcun’altra mensilità successiva a luglio, anche se richiesto in forma scritta dal lavoratore.

 

Particolari categorie di lavoratori dipendenti

 

Oltre a sancire l’obbligo da parte del dipendente di essere in forza nel mese di luglio 2022, il messaggio  n. 2505 e  la circolare n. 73 hanno anche precisato che:

  • i datori di lavoro dovranno, in automatico, erogare l’indennità (purché siano rispettati i requisiti anzidetti) anche ai lavoratori a tempo determinato, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori  intermittenti e agli iscritti al Fondo previdenziale dello spettacolo. Solo in via residuale il pagamento dovrà essere fatto da parte di INPS e solo  laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022.
  • contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, l’indennità una tantum non può essere erogata dai datori di lavoro agli operai a tempo determinato (otd) del settore agricolo anche se in possesso dei requisiti. Questo perché l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Quindi questi lavoratori dovranno inviare una domanda all’INPS che erogherà loro il bonus direttamente.

 

Soggetti svantaggiati di cui alla legge n. 381/91

 

Continua a permanere la criticità relativa ai soggetti svantaggiati delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (tipo b) i quali, avendo già lo sgravio totale dei contributi previdenziali a norma della legge 381/1991, si trovano a non aver goduto dell’esonero contributivo dello 0,8 % previsto dalla legge di bilancio perché già totalmente esonerati. Allo stato sono quindi carenti di un requisito.

È del tutto evidente che il Legislatore non ha considerato questa particolare condizione quando, nel prevedere il bonus, ha utilizzato le condizioni di cui sopra per accedere al beneficio. Il tema è all’attenzione sia dalla Confederazione sia da Federsolidarietà che stanno valutando come intervenire.

 

 

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti :

  • residenti in Italia,
  • titolari, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, di
  • uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria,
  • pensione o assegno sociale,
  • pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti,
  • trattamenti di accompagnamento alla pensione,
  • reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

 

 

Disoccupati e beneficiari di specifiche misure di indennizzo Covid-19

 

È prevista l’erogazione d’ufficio da parte dell’INPS dell’indennità di 200 euro a favore dei:

  • soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL,
  • lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021,
  • lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021 ovvero:
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

 

Collaboratori coordinati e continuativi

L’articolo 32 comma 11 prevede il riconoscimento dell’indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.

Ai fini dell’accesso all’indennità, è necessario che alla data del 18 maggio 2022, il lavoratore

  • abbia un contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivo
  • sia iscritto alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 ma non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • non sia titolare dei trattamenti pensionistici indicati dall’articolo 32, comma 1, del DL 50/22
  • possa fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

 

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

 

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (modalità residuale)

Come già descritto, i lavoratori stagionali, i lavoratori a tempo determinato (esclusi otd) e gli intermittenti se in possesso dei noti requisiti e se in forza nel mese di luglio 2022 riceveranno, previa consegna dell’autodichiarazione, l’indennità una tantum dal proprio datore di lavoro.

L’articolo 32, comma 13, prevede, qualora non posseggano i requisiti di cui all’art. 31 (o non siano in forza nel mese di luglio 2022), in via residuale, il riconoscimento dell’indennità una tantum attraverso l’invio della domanda all’INPS. L’erogazione da parte dell’Istituto è subordinata alle seguenti condizioni:

  • devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente
  • possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

 

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il comma 14 prevede il riconoscimento del bonus 200 euro (erogato dall’INPS previa domanda)  a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’accesso è necessario che detti lavoratori, nell’anno 2021,

  • abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e
  • possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

 

Lavoratori autonomi occasionali

Il comma 15 prevede, previa domanda, l’erogazione del bonus da parte dell’INPS a favore dei lavoratori autonomi che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021:

  • siano stati privi di partita IVA,
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e
  • siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.

 

Inoltre è necessario che:

  • a fronte dei contratti di lavoro autonomo occasionale svolti nell’anno 2021 risulti l’accredito di almeno un contributo mensile e
  • alla data del 18 maggio 2022 siano già iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995.

 

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Il comma 16, prevede il riconoscimento dell’importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Possono accedervi i lavoratori che:

  • possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e
  • siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata

L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS.

 

DOMANDA ALL'INPS. Modalità e tempistiche

Per i lavoratori per i quali l’indennità è corrisposta dall’INPS previa domanda dovranno presentare la stessa a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini (con accesso mediante SPID, CIE, CNS) e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

 

 

Questo il calendario dei pagamenti diretti da parte dell’INPS (d’ufficio o su domanda):

  • Titolari di trattamenti pensionistici: il pagamento avverrà con la rata di pensione di luglio 2022;
  • Titolari (nel mese di giugno 2022) delle prestazioni NASpI e DIS-COLL / Beneficiari di disoccupazione agricola 2021 / Beneficiari delle indennità COVID-19 2021: il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di quanto corrisposto ai propri dipendenti a titolo di bonus 200 euro.
  • Categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda (cococo, lavoratori autonomi occasionali, lavoratori stagionali, intermittenti, operai agricoli a tempo determinato) il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022.