Piano di crisi per le cooperative di lavoro. Regole per la determinazione dell’imponibile contributivo

Piano di crisi per le cooperative di lavoro. Regole per la determinazione dell’imponibile contributivo

L’INL ha pubblicato la nota n. 1086 del 26-5-2022 in merito al minimale contributivo per i soci lavoratori di cooperativa da utilizzare in caso di adozione di un piano di crisi con riduzione dei trattamenti retributivi (art. 6 legge n. 142/2001). A questa è seguito il messaggio Inps n. 2350 dell’8-6-2022.

lunedì 4 luglio 2022

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’INPS sono intervenuti sulla base di un parere del Ministero del lavoro (nota n. 4576 del 16-5- 2022) che ribadisce la validità di quanto già chiarito con gli interpelli n. 7 e 48 del 2009, ossia che in ipotesi di piani di crisi aziendali, che prevedano riduzione dei trattamenti retributivi, l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo di cui all’art. 1, comma 2, della legge 389/89.

 

La normativa sul piano di crisi aziendale, contenuta nell’articolo 6, comma 1 lettere d) ed e), della Legge 142, viene messa in relazione con l’articolo 4 comma in materia di contribuzione.

 

Riepiloghiamo i punti essenziali contenuti nell’articolo 6:

 

  • il piano di crisi deve essere adottato dall’assemblea;
  • deve perseguire la salvaguardia, per quanto possibile, i livelli occupazionali;
  • può prevedere la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi;
  • è vietato, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili;
  • può prevedere forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie

 

L’articolo 4 comma 1 della legge n. 142/2001 stabilisce invece che “ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6”.

 

Il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001, secondo cui il regolamento della cooperativa deve prevedere, in ogni caso, la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti retributivi, produce effetti anche sulla determinazione e quantificazione del minimale contributivo.

In questo caso eccezionale, per il periodo di durata del piano di crisi, opera il minimale di retribuzione giornaliera in forza dell’applicazione in via sistematica degli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 e del principio del minimale legale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 338/1989.

Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989.

 

Il messaggio INPS richiama le disposizioni relative al piano di crisi che deve riguardare situazioni di particolare gravità e straordinarietà che potrebbero compromettere la continuità aziendale. Si ricordano anche gli altri elementi fisiologici dello stato di crisi:

 

  • l’effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
  • la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
  • uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame.

 

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno al reddito (leggasi ammortizzatori sociali) e dell’occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.