L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello utilizzabile per dichiarare il rispetto dei limiti, fissati dall’UE, degli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Entro il 30 giugno 2022 i contribuenti saranno chiamati a presentare la dichiarazione per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, prevista dall'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021, per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire.
Tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare il rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti, pena il disconoscimento e la revoca di quanto ricevuto.
Di seguito si propongono le tabelle riepilogative dei massimali consentiti nei diversi periodi.


Al fine di verificare il rispetto dei limiti, occorre collocare i vari aiuti ricevuti sulla base dalla “data di fruizione”.
E’ stato precisato che il momento rilevante è la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, così come definita dalla Commissione europea nella decisione C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95).
Si tratta della data:
- di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione (per esempio nel caso dei contributi a fondo perduto);
- di presentazione della dichiarazione dei redditi (purchè effettuata entro il 30 giugno 2022) o di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta (da intendersi in alternativa come: data della maturazione; data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; data di presentazione del modello F24);
- di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (è il caso, ad esempio, dell’esclusione dai versamenti Irap di cui all’articolo 24 del Dl 34/2020).
Il modello, che si può trovare insieme alle relative istruzioni al seguente indirizzo internet dell’Agenzia delle entrate:
prevede un’elencazione puntuale degli aiuti di stato da indicare nell’autodichiarazione.
Inoltre, va barrata la presenza di “altri aiuti ricevuti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12, compresi quelli non fiscali e non erariali” se si sono percepiti altri aiuti appartenenti alle medesime sezioni ma non espressamente elencati, quali a titolo esemplificativo:
- Rafforzamento patrimoniale, art. 26 del Dl 34/2020;
- Bonus “tessile/moda” sulle rimanenze, art. 48-bis del Dl 34/2020;
- Agevolazioni che hanno riguardato la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro;
- Concessione di garanzie statali su finanziamenti;
- Eventuali contributi Covid ricevuti da enti locali;
- Agevolazioni IMU concesse dai comuni.