ESENZIONE IVA PRESTAZIONI CASE DI RIPOSO

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI CASE DI RIPOSO

giovedì 16 giugno 2022

L’esenzione di cui all’art. 10, n. 21 D.P.R. 633/1972 per le case di riposo, come altre prestazioni contenute nell’art. 10, ha carattere oggettivo nel senso che il corrispettivo dovuto per tali operazioni è in ogni caso esente da Iva e a nulla rilevando, per esempio, il soggetto committente o che paga le prestazioni (ospite del Comune, Regione). Un’applicazione di questo principio si trova anche nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 1.07.2019, n. 221 di una società (la chiameremo “Alfa”) la quale ha per oggetto della propria attività d’impresa, tra le altre, la gestione dell’assistenza di ogni tipo presso ospedali, case di cura, case di riposo, scuole e comunità in genere, sia pubbliche che private.

Con precedenti documenti di prassi (vedi ris. 8.01.2012, n. 1/E e 16.03.2004, n. 39/E), l’ Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, dato il carattere meramente “oggettivo” dell’esenzione, è irrilevante la natura giuridica o la qualità del soggetto che eroga la prestazione. di conseguenza, il regime di esenzione trova applicazione non soltanto per le rette che il Comune incassa dagli ospiti e dalla aziende sanitarie, ma anche sulle somme che l’Ente locale eroga alle società di gestione delle strutture, sulla base di apposite convenzioni.

Per quanto sopra, sono state considerate “oggettivamente” esenti (ris. n. 39/E, cit):

- le prestazioni concernenti la gestione globale di una casa di riposo o da un asilo nido fatturate da terzi al Comune, conservando quest’ultimo la titolarità del servizio nei confronti degli utenti finali;

- le prestazioni rese da terzi presso gli asili nido e le case di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che nell’insieme configurino una gestione globale delle suddette strutture, la cui titolarità rimane in capo al Comune il quale si limita a una mera attività di controllo e indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo.

La risposta, richiamati i documenti di prassi citati sopra, sottolinea il presupposto in base al quale si rende possibile l’applicazione dell’esenzione, e cioè che la società Alfa effettui la gestione globale della casa di riposo. Ciò si verifica, di norma, nel caso in cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante, che svolge esclusivamente un’attività di controllo e indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. È una fattispecie non rara nella gestione delle case di riposo, dove i portatori degli interessi originari, vuoi per il venire meno di alcune persone di riferimento (esempio: religiosi), vuoi per la complessità tecnica della gestione, si limitano a mantenere la direzione generale dell’opera, lasciando la gestione dell’attività a soggetti esterni (esempio: cooperative sociali o società di servizi, come nel caso in esame) specializzati nel settore.
L’applicazione dell’Iva sulle totalità dei servizi acquistati, in qualche modo, avrebbe reso non sostenibile dal punto di vista economico l’operazione, finendo per incidere in maniera pesante sulle rette degli ospiti e sulla competitività dell’ente.

Ragionamento diverso si dovrebbe svolgere nel caso in cui venissero appaltati specifici (e parziali) servizi, per esempio le pulizie, la mensa, ecc. In questo caso, i contratti di appalto sarebbero regolarmente assoggettati a Iva. Un’importante eccezione è rappresentata dalle prestazioni infermieristiche e riabilitative, rese separatamente dalla gestione globale della casa di riposo (vedi ris. 39/E, già citata): si applica comunque l’esenzione, anche se non rientrano nella gestione globale.