REGIME PREMIALE ISA 2022

REGIME PREMIALE ISA 2022

giovedì 16 giugno 2022

In base all’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, a seconda del livello di affidabilità ottenuto dal contribuente, anche a seguito dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti specifici benefici premiali.

Per il 2021, con il Provvedimento 27.4.2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i livelli di affidabilità del 2020 (riassunti nella seguente tabella), prevedendo la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base di un punteggio idoneo:

  • per l’anno di applicazione (2021);
  • calcolato come media dei punteggi relativi al biennio 2020 – 2021.

 

Livello affidabilità

Benefici premiali

2021

media 2020-2021

 

9

9

 

- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative / “in perdita sistematica”

- esclusione della determinazione sintetica del reddito, A condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

 

8,5

9

 

- esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici

 

8

8,5

 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

€ 50.000 annui relativamente all’IVA

€ 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP

 

- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui

 

8

 

 

- anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento

 

 

Nello specifico, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai soggetti che, conseguono un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2021;
  • 8,5 quale media dei punteggi per il 2020 - 2021;

 

e riguarda la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- € 50.000 annui, risultanti dal mod. IVA 2023 relativo al 2022;

- € 50.000 annui, maturati nei primi 3 trimestri del 2023 (mod. TR);

- € 20.000 annui per IRPEF / IRES / IRAP, risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2022.

 

L’Agenzia nella Circolare 02.08.2019, n. 17/E ha precisato che, il limite di € 20.000 va verificato per singola imposta. Pertanto, in presenza di due diversi crediti d’imposta di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente superiori alla soglia, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.

Le predette soglie di esonero riferite all’IVA sono cumulative, riguardando la compensazione effettuata nel 2023. L’utilizzo di tutto / parte del beneficio di esenzione per i crediti IVA trimestrali limita l’eventuale ulteriore utilizzo (trimestrale / annuale), in quanto l’importo complessivo dell’esonero per la compensazione effettuata nell’anno è pari a € 50.000.

Nella Circolare 9.9.2019, n. 20/E, l’Agenzia ha evidenziato che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità pari a € 50.000, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nell’anno.

Ai fini del raggiungimento del limite, infatti, vanno considerati sia quanto emerge dal mod. IVA 2023 per il 2022 sia l’ammontare dei crediti relativi ai primi 3 trimestri 2023, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi.

 

Infine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E in presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il mod. ISA raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente ad ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi.