L’art. 1, comma 131, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha esteso l’applicazione del credito d’imposta del 40%, previsto nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 dall’art. 1, comma 3, D.L. n. 91/2014, a sostegno del Made in Italy, alle reti di imprese agricole e agroalimentari.
L’agevolazione opera in relazione alle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Con il Provvedimento 20 maggio 2022, prot. n. 174713/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito criteri e modalità per la fruizione del credito d’imposta. Il Provvedimento ha inoltre approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’art. 3, D.L. n. 5/2009, anche costituite in forma cooperativa, riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), Legge n. 268/1999.
Per rete di imprese si intende:
- la “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, di cui all’articolo. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009;
- la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione opera in relazione alle spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo il principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR. L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.
Ammontare
Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023,:
- nella misura del 40% degli investimenti realizzati e, comunque, nel limite di 50.000 euro per periodo d’imposta, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall’art. 14, Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014;
- nella misura del 40% degli investimenti realizzati e, comunque, nel limite di 25.000 euro per periodo d’imposta, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013;
- nella misura del 40% degli investimenti realizzati e, comunque, nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa (pari a 5 milioni di euro per ciascuna annualità), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora l’importo del credito d’imposta teoricamente spettante, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella comunicazione di prenotazione del bonus deve essere riportato l’importo ridotto del credito, come rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.
In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete. In caso di “rete soggetto”, invece, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete.
Adempimenti
Ai fini della fruizione del credito d’imposta è richiesta la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui modello di comunicazione è stato approvato dal Provvedimento in esame.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente o mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Tuttavia, per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione deve essere inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022.
In caso di “rete contratto” la comunicazione deve essere presentata dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili mentre, in caso di “rete soggetto”, la comunicazione deve essere trasmessa dalla rete stessa.
Il credito d’imposta spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del Provvedimento con il quale è fissata la percentuale effettiva di fruizione del bonus.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il bonus in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con il quale è fissata la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta.
Il codice tributo da esporre nella delega di pagamento ai fini della compensazione sarà istituito da un’apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta in esame non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, né con altre misure di sostegno dell’Unione Europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.
L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.