Per l’anno 2022, è prorogato al 23 maggio 2022 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno 2021 - Mod. 730/2022 precompilato - (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo 1, comma 1 del D.Lgs n. 175/2014).
Il calendario delle scadenze per l’assistenza fiscale
Come noto, dall’anno 2020,
O i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato possono adempiere all’obbligo di dichiarazione
dei redditi presentando il Mod. 730 entro il 30 settembre (al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato);
O i CAF-dipendenti/professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le attività di loro competenza entro dei termini variabili in funzione del momento di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e, comunque, entro il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre secondo il seguente calendario.
Sostituti / CAF / professionisti abilitati Scadenze
I sostituti / CAF / professionisti abilitati concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni (Mod. 730-4), di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte
entro il 15 giugno,
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per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
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entro il 29 giugno,
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per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno
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entro il 23 luglio,
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per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio
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entro il 15 settembre,
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per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto
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entro il 30 settembre,
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per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
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L’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla ricezione, rende disponibili i Mod. 730-4 al sostituto d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Operazioni di conguaglio da assistenza fiscale
I sostituti d’imposta eseguono i conguagli da assistenza fiscale entro il termine (mobile) della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve dall’Agenzia delle Entrate il risultato contabile (Mod. 730-4).
In base alla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i modelli 730-4 a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre in uno o più invii.”
Quindi anche per quest’anno le prime operazioni di conguaglio da assistenza fiscale risultano effettuabili a partire dalla prima retribuzione utile, successiva al ricevimento dei Mod. 730-4, individuabile nelle competenze di giugno 2022 e, comunque, con le competenze del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve dall’Agenzia delle Entrate il risultato contabile (competenze di luglio).
Esempio Mod. 730-4 pervenuto nel mese di giugno
Il sostituto d’imposta effettua le operazioni di conguaglio a decorrere
- dalla prima retribuzione utile (a seconda dei termini di pagamento della retribuzione, potrebbe trattarsi della retribuzione di competenza del mese di giugno corrisposta nello stesso mese ovvero nei primi giorni di luglio) e,
- comunque, dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (quindi retribuzione di competenza luglio corrisposta nello stesso mese ovvero nei primi giorni di agosto).