L’INPS, con il Messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, fornisce le istruzioni operative per l’avvio della contribuzione a finanziamento dell’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), introdotta dal DL n. 73/2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I beneficiari di questa nuova indennità sono:
- i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2 comma 1 lett. a) e b) del Dlgs 182/1997 e cioè quelli che:
- prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3 primo comma n. 23 bis Dlcpcs n. 708/1947.
Conseguentemente dal 1° gennaio 2022
- i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali indicate al punto 1 sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità Alas.
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (punto 2), in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, provvederanno direttamente, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo, all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi.
Il contributo è del 2% del compenso lordo giornaliero.
Nota bene.
- I datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.
- Dall’1-1-2022, all’aumento contributivo dovuto all’indennità Alas si aggiunge quello relativo al contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia che passa dall’1,28% (in quanto fino al 31-12-2021 oggetto di riduzione) al 2,22%.
L’Inps fa presente che i flussi UniEmens sono stati modificati per accettare la nuova contribuzione già partire dal mese di maggio. In sostanza la contribuzione corrente (mese di maggio) deve essere adeguata, mentre gli arretrati sono solo quelli che interessano i mesi da gennaio ad aprile. Questi ultimi potranno essere versati con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022 in scadenza, rispettivamente, a giugno, luglio e agosto 2022.